Cassazione Penale, Sentenza n. 47347/2023 del 24/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso chiedeva l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che aveva accolto l'appello del PM e annullato la sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari decisa dal GIP. Il ricorrente deduceva violazione e/o falsa applicazione degli artt. 274 e 275 c.p.p., censurando la motivazione come mancante, illogica e contraddittoria: sosteneva che il GIP aveva correttamente valutato l'esiguità del rischio di inquinamento probatorio (il compendio probatorio era costituito soprattutto da intercettazioni) e che il mero decorso del tempo avrebbe potuto giustificare la sostituzione, richiamando la necessità di valutare l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che il Tribunale di Catanzaro ha correttamente rilevato l'inadeguatezza motivazionale del provvedimento del GIP, il quale si era limitato a fondare la sostituzione della custodia sul solo decorso del tempo senza spiegare come tale circostanza fosse idonea ad attenuare la presunzione, relativa e duplice, di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia carceraria prevista per i reati di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p. La Cassazione ha richiamato la consolidata giurisprudenza secondo cui la mera durata della misura non è di per sé sufficiente a superare la presunzione e che occorrono elementi concreti e circostanziati idonei a dimostrare l'affievolimento del pericolo. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e l'Anello è stato condannato al pagamento delle spese processuali
Norme richiamate
Riferimento all'aggravante connessa ai delitti commessi in contesto di criminalità organizzata; nel caso concreto i reati contestati (estorsione e concorrenza illecita) erano aggravati ai sensi di questa norma, elemento che incide sulla valutazione della gravità degli illeciti
Norma che disciplina le esigenze cautelari (inquinamento delle prove, pericolo di fuga, reiterazione del reato ecc.). Nel caso è richiamata come criterio generale per l'adozione o la modifica delle misure personali, ma subordinata alla disciplina speciale di cui all'art. 275, comma 3, quando applicabile
Prevede una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere per specifici reati (quelli elencati dal comma), presunzione che prevale sulla norma generale dell'art. 274 e che non può essere superata dalla sola circostanza del decorso del tempo; occorrono elementi concreti che provino l'attenuazione del pericolo
Richiamata dalla giurisprudenza come clausola che, nel contesto dei reati indicati dall'art. 275, contribuisce a far ritenere perduranti i caratteri di attualità e concretezza del pericolo salvo prova contraria non desumibile dal mero trascorrere del tempo
Norma procedurale richiamata in ordine alla trasmissione delle conclusioni scritte da parte della Procura Generale; qui utilizzata per spiegare che la Procura aveva trasmesso osservazioni scritte insistendo per il rigetto del ricorso
Massime di principio
- Per i reati indicati dall'art. 275, comma 3, c.p.p. (spesso connessi alla criminalità organizzata) sussiste una presunzione relativa dell'attualità e concreteness del pericolo che rende la custodia in carcere, salvo prova contraria, la misura adeguata; tale presunzione non si supera con la sola durata della misura
- La sostituzione di una misura cautelare più afflittiva con una meno afflittiva (es. carcere con arresti domiciliari) richiede una motivazione specifica e circostanziata che dimostri, con elementi concreti, l'affievolimento delle esigenze cautelari (riduzione del pericolo di reiterazione, di inquinamento probatorio, ecc.)
- Il fatto che il compendio probatorio sia costituito principalmente da intercettazioni può ridurre il rischio di inquinamento probatorio, ma non è automaticamente decisivo rispetto al pericolo di reiterazione o al carattere di pericolosità dell'imputato; occorre valutare complessivamente altri fattori (condotte successive, legami con l'ambiente criminale, pregressi penali, condanna precedente)
- Il giudice che dispone la sostituzione deve esplicitare perché e in che misura gli elementi emersi consentono di superare la presunzione relativa prevista per determinati reati; decisioni fondate unicamente sul decorso del tempo sono vulnerabili all'impugnazione
- In caso di impugnazione della decisione di sostituzione da parte del PM, i giudici d'appello e la Cassazione controlleranno se la motivazione ha adeguatamente confrontato la persistenza delle esigenze cautelari con le ragioni che avrebbero potuto giustificare una misura meno afflittiva; diniego di accoglimento dell'appello del ricorrente può comportare anche la condanna alle spese processuali
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