Sentenza del 08/02/2017 n. 3346 - Corte di Cassazione
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE Iscrizione d'ipoteca ex art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973 - Atto interruttivo della prescrizione - Configurabilità - Fondamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
P.A. aveva impugnato sei intimazioni di pagamento, notificate l’11 gennaio 2010, eccependo la prescrizione dei crediti riferiti a cartelle notificate tra il 2000 e il 2004. La CTR di Palermo, sezione staccata di Caltanissetta, aveva accolto l’appello e dichiarato prescritti i crediti, ritenendo che le iscrizioni ipotecarie sui beni del contribuente, eseguite il 13 luglio 2004 e il 12 novembre 2008, non fossero idonee a interrompere la prescrizione perché non notificate. S. S.p.A. ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: violazione di legge, poiché l’iscrizione ipotecaria è un atto distinto dall’intervento in una procedura esecutiva e manifesta la volontà di riscuotere il credito; nullità per avere la CTR fondato la decisione sulla mancata notifica, questione che il contribuente non avrebbe sollevato; vizio di motivazione sull’inefficacia interruttiva delle iscrizioni.
La decisione
La Cassazione ha accolto il primo motivo: ha ritenuto non pertinente il precedente richiamato dalla CTR e ha affermato che l’iscrizione ipotecaria prevista dall’art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto collegata alla riscossione coattiva e all’espropriazione forzata, manifesta la volontà dell’esattore di far valere il credito tributario e interrompe la prescrizione ai sensi dell’art. 2943 c.c. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla CTR della Sicilia, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la decisione sulle spese. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati assorbiti; le spese dell’intero giudizio sono rimesse al giudice del rinvio.
Norme richiamate
Questa Corte ha affermato costantemente che gli atti interruttivi della prescrizione previsti dall'art. 2943 c.c. , devono contenere l'esplicitazione di una pretesa, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto passivo.
L’interruzione richiede un atto che renda inequivocabile la volontà del creditore di esercitare il proprio diritto contro il debitore. L’iscrizione ipotecaria tributaria soddisfa tale requisito perché è funzionale alla riscossione coattiva.
Artt. 50 e 77 del d.P.R. n. 602 del 1973
Nel caso in esame, la ricorrenza di questa condizione si ricava agevolmente dall'esame delle norme che regolano la riscossione delle imposte ( D.P.R. 602 del 1973 ) che agli artt. 50 e 77 collegano l'iscrizione ipotecaria all'espropriazione forzata.
Il collegamento normativo tra iscrizione ipotecaria ed espropriazione forzata rende l’iscrizione un atto con cui l’agente della riscossione manifesta la volontà di far valere il credito tributario; essa è dunque idonea a interrompere la prescrizione.
Massime di principio
- L’iscrizione ipotecaria tributaria ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 può interrompere la prescrizione perché manifesta in modo inequivocabile la volontà dell’agente della riscossione di far valere il credito.
- Per stabilire se un atto interrompe la prescrizione, occorre verificare se, per contenuto e funzione, esprima la pretesa creditoria nei confronti del debitore; non è sufficiente applicare automaticamente precedenti riferiti a fattispecie diverse.
- La decisione non risolve in via definitiva la prescrizione dei singoli crediti: la Cassazione ha cassato con rinvio affinché il giudice di merito compia un nuovo esame alla luce del principio enunciato.
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