Cassazione Civile, Ordinanza n. 27852/2021 del 12/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
I debitori avevano proposto ricorso straordinario per cassazione contro il provvedimento del Tribunale che, accogliendo il reclamo della controparte, aveva revocato il decreto di apertura della procedura di liquidazione nella composizione della crisi da sovraindebitamento da essi richiesta. I ricorrenti chiedevano in sostanza la caducazione del provvedimento che aveva impedito l'avvio della procedura concorsuale minore. La resistente ha chiesto la declaratoria di inammissibilità, o comunque il rigetto del ricorso. La Corte, prima ancora di esaminare i motivi, ha scrutinato l'ammissibilità del rimedio straordinario, ritenendolo non esperibile contro il decreto che decide sul reclamo in materia di sovraindebitamento, perché si tratta di provvedimento non definitivo e privo di decisorietà su diritti soggettivi, non idoneo al giudicato e con possibilità di reiterazione della domanda.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario per cassazione. Ha rilevato che il provvedimento impugnato, pur essendo intervenuto sul reclamo relativo all'ammissione alla procedura di sovraindebitamento, non aveva natura decisoria su diritti soggettivi né carattere definitivo, analogamente ai provvedimenti reiettivi dell'istanza di fallimento o del concordato preventivo richiamati dalla giurisprudenza citata. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti alle spese di lite e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 111, comma 7, Cost.
Il ricorso straordinario per cassazione è esperibile solo contro provvedimenti aventi natura decisoria e definitività; non lo è contro decisioni che non incidono definitivamente su diritti soggettivi e che non passano in giudicato.
La causa è stata trattata in camera di consiglio non partecipata secondo il rito camerale previsto per la decisione in sede di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115 del 2002
Ricorrendo i presupposti processuali, va posto a carico dei ricorrenti l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.p.r. 115 del 2002
Costituisce il parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso i provvedimenti che decidono sul reclamo in materia di composizione della crisi da sovraindebitamento quando tali provvedimenti non abbiano carattere decisorio e definitivo su diritti soggettivi.
- La non definitività del provvedimento è desumibile anche dalla reiterabilità della domanda di accesso alla procedura, circostanza incompatibile con il passaggio in giudicato.
- Il criterio di ammissibilità del ricorso ex art. 111, comma 7, Cost. richiede congiuntamente decisorietà e definitività del provvedimento impugnato.
- La medesima regola vale, per identità di ratio, sia per i provvedimenti che respingono l'accesso alla procedura sia per quelli che ammettono o confermano l'accesso contestato dal creditore.
Come è indicizzato
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