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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12380/2025 del 31/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere contestando: 1) applicazione generica della misura anche a due contravvenzioni ex art. 697 c.p. (capi 3 e 4); 2) mancanza di motivazione circa i gravi indizi per il reato di ricettazione (capo 10) e insufficiente prova della detenzione delle armi sin dal 2019 e dell'appartenenza delle armi a contesti mafiosi; 3) per i reati di detenzione di armi (capi 2,5,6) la sua condotta sarebbe stato un mero aiuto finale a eludere le investigazioni, configurabile come favoreggiamento e, trattandosi di aiuto a familiare, scriminato dall'art. 384; 4) la ritenuta aggravante dell'art. 416-bis.1 c.p. sarebbe logicamente infondata perché non emergono contatti attuali con l'organizzazione e la sola condanna passata del marito non basta; 5) le esigenze cautelari sarebbero venute meno con l'arresto del marito.

La decisione

Il giudice accoglie solo parzialmente il ricorso: annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al delitto di ricettazione per carenza motivazionale e rinvia per nuovo giudizio su quel capo. Respinge il ricorso per il resto: mantiene la custodia cautelare per gli altri reati (detenzione di armi, ecc.), conferma la qualificazione del concorso di persone nella detenzione di armi sulla base di concreti comportamenti materiali attribuiti alla ricorrente (individuazione dei luoghi di occultamento, sorveglianza, partecipazione alle decisioni), e conferma l'applicazione dell'aggravante ex art. 416-bis.1 c.p. ritenendone plausibile la sussistenza in rapporto alla quantità e tipologia delle armi. Motivi di inammissibilità dichiarati per la prima e per parte del quinto motivo in ragione di carenza di specificità rispetto al provvedimento impugnato.

Norme richiamate

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    L'aggravante è stata ritenuta sussistente in base a un giudizio logico-compatibile: la quantità e la tipologia (anche armi da guerra) dell'arsenale consentono, nella valutazione cautelare, di inferire che le armi erano detenute nell'interesse di un'organizzazione di tipo mafioso

  • art. 697 cod. pen.

    I capi relativi alle contravvenzioni ex art. 697 non sono stati in realtà trattati nell'ordinanza impugnata; il motivo di ricorso relativo a tale punto è stato dichiarato inammissibile per essere inconferente rispetto al provvedimento impugnato

  • art. 378 cod. pen.

    La difesa ha invocato la sussunzione delle condotte sotto il favoreggiamento; il giudice ha ricordato che l'art. 378 esclude il favoreggiamento quando è accertato il concorso nel reato presupposto, per cui la qualificazione come concorso nella detenzione di armi è compatibile e non sostituibile con il favoreggiamento

  • art. 384 cod. pen.

    La difesa ha richiamato una presunta scriminante per aiuto a familiare; il giudice non ha ritenuto applicabile la scriminante qui, avendo rilevato comportamenti attivi della ricorrente che vanno oltre l'aiuto familiare e configurano concorso

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limite formale alla esposizione dei motivi di ricorso; la doglianza deve essere esposta nei limiti strettamente necessari e specifici rispetto al provvedimento impugnato

Massime di principio

  • La carenza di motivazione specifica su uno dei reati per cui è stata disposta una misura cautelare determina l'annullamento di quella parte del provvedimento e il rinvio per nuovo giudizio; il tribunale del riesame deve compiere una rivalutazione esplicita dei gravi indizi per ciascun capo
  • La semplice coabitazione o la conoscenza della presenza di armi non è sufficiente, ma atti concreti di occultamento, sorveglianza, individuazione dei nascondigli e partecipazione decisionale possono integrare il concorso nella detenzione di armi
  • Quando sussiste il concorso nel reato presupposto, le condotte non possono essere ricondotte alla fattispecie del favoreggiamento personale (art. 378) per sottrarsi alla responsabilità; la qualificazione deve basarsi sulla valutazione degli atti materiali
  • La natura, quantità e tipologia delle armi possono, nella valutazione cautelare, costituire indizi idonei a giustificare l'applicazione di aggravanti funzionali ad associazioni criminali, anche in assenza di prove dirette di contatti attuali
  • L'arresto di un coautore non elimina automaticamente le esigenze cautelari a carico dell'altro indagato; il giudice deve valutare la pericolosità personale autonoma, tenendo conto anche di precedenti condanne

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