Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 22169/2026 del 16/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il giudice dell'esecuzione della Corte di appello aveva rigettato l'istanza proposta nell'interesse di un condannato volta a ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i fatti giudicati con due diverse sentenze di condanna emesse dalla stessa Corte di appello in anni diversi. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento deducendo violazione degli artt. 617 c.p.p. e 81 c.p., sostenendo che l'omogeneità dei reati, l'identità del bene giuridico protetto e la contiguità temporale dei fatti avrebbero dovuto essere considerati indici sufficienti dell'unicità del disegno criminoso, in contrasto con la valutazione della corte territoriale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura fosse generica e meramente diretta a sollecitare una rivalutazione del merito, senza confrontarsi con gli specifici elementi valorizzati dal giudice dell'esecuzione per escludere la continuazione. In conseguenza dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 617 c.p.p.

    richiamato dal ricorrente come norma violata, ma senza che la Corte ne sviluppi uno specifico contenuto applicativo

  • art. 81 c.p.

    norma sulla continuazione; il riconoscimento richiede la verifica di concreti indici dell'unicità del disegno criminoso e non può fondarsi su meri elementi isolati

  • art. 671 c.p.p.

    nel giudizio di esecuzione consente la verifica del vincolo della continuazione tra reati già giudicati, secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, se non risulta assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende

  • sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186

    richiamata quale parametro per la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità non dovuta a assenza di colpa

  • Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01

    afferma che il riconoscimento della continuazione richiede, anche in sede esecutiva, una verifica approfondita di indici concreti dell'unicità del disegno criminoso, tra cui omogeneità delle violazioni, bene protetto, contiguità spazio-temporale, causali, modalità della condotta, sistematicità e programmazione originaria dei reati successivi

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito chiedere una rivalutazione del merito attraverso una diversa lettura dei medesimi dati fattuali; il controllo della Corte di cassazione riguarda la correttezza logico-giuridica della motivazione e la sua non manifesta illogicità o contraddittorietà.
  • Il riconoscimento del vincolo della continuazione, anche in sede di esecuzione, non può essere affermato in modo automatico sulla base di un solo indizio o di indici solo apparentemente compatibili, ma richiede la verifica concreta di una pluralità di elementi sintomatici dell'unicità del disegno criminoso.
  • Tra gli indicatori rilevanti della continuazione vi sono l'omogeneità delle violazioni, l'identità del bene giuridico tutelato, la contiguità temporale e spaziale, le modalità esecutive, le causali e la sistematicità della condotta; è inoltre necessario che i reati successivi fossero almeno programmati nelle loro linee essenziali al momento del primo reato.
  • Se i reati successivi risultano frutto di una determinazione estemporanea o sono sorretti da interessi di terzi e non da un progetto unitario originario, il vincolo della continuazione può essere escluso.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContinuazioneCause di non punibilità
RamiProcesso penaleEsecuzione penaleParte generale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.