Cassazione Civile, Ordinanza n. 21316/2026 del 23/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (condominio)
La controversia
Un condomino aveva convenuto in giudizio il condominio chiedendo di accertare la nullità e inefficacia di alcune delibere assembleari relative alle gestioni 2010-2018, nella parte in cui gli venivano addebitate spese qualificate come "personali" per un importo complessivo di euro 2.271, sostenendo che tali addebiti fossero privi di causale giustificativa e dunque nulli, non soggetti al termine di decadenza per l'impugnazione. Il giudice di pace aveva rigettato la domanda ritenendo tardiva l'impugnazione; il tribunale, in appello, aveva invece dichiarato la nullità parziale delle delibere per le voci di spesa individuale. Il condominio ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1135 e 1123 c.c.: secondo il ricorrente, il tribunale aveva erroneamente ritenuto che l'assemblea non potesse, a maggioranza, approvare il rendiconto con addebiti individuali, mentre tali addebiti sarebbero legittimi quando riguardino spese di gestione riferibili al singolo condomino o a servizi destinati a lui in misura diversa, da ripartire secondo l'art. 1123, comma 2, c.c.; resterebbero nulle solo le delibere che incidono su beni esclusivi o perseguono finalità estranee al condominio.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha censurato l'affermazione generale del tribunale secondo cui l'assemblea non potrebbe mai, a maggioranza, ripartire spese personali e che tali decisioni sarebbero nulle salvo unanimità. La Cassazione ha precisato che sono legittime le delibere assembleari che riguardano parti e servizi comuni e che, quando si tratti di spese per attività riferibili al singolo condomino o a servizi fruiti in misura diversa, l'addebito individuale può essere disposto secondo i criteri dell'art. 1123, comma 2, c.c., previa concreta valutazione della natura della spesa. Restano nulle solo le deliberazioni che approvano servizi o spese del tutto estranei alle attribuzioni assembleari ex art. 1135 c.c. o che perseguono finalità extracondominiali. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Bolzano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
È stato invocato come vizio di legittimità per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
Definisce le attribuzioni dell'assemblea condominiale; la delibera è nulla solo se approva decisioni estranee a tali attribuzioni o perseguenti finalità extracondominiali.
Il primo comma detta il criterio generale di riparto delle spese comuni in proporzione al valore della proprietà; il secondo comma, come disposizione speciale, consente il riparto in proporzione all'uso quando le cose o i servizi servono i condomini in misura diversa.
È richiamato come norma coerente con l'idea che alcuni costi di acquisizione di informazioni o comunicazioni possano essere addebitati al condomino responsabile.
È citato dalla parte resistente per sostenere l'irrilevanza della decadenza in caso di nullità della delibera; la Corte non si sofferma autonomamente su questo profilo.
Massime di principio
- Le delibere assembleari condominiali sono legittimamente adottabili a maggioranza quando riguardano parti comuni o servizi comuni dell'edificio; la nullità ricorre solo per decisioni prive di base nelle attribuzioni dell'assemblea o estranee all'interesse condominiale.
- L'addebito al singolo condomino di spese non comuni non è di per sé nullo: occorre verificare in concreto se la spesa sia riferibile a una prestazione resa nell'interesse del singolo o a un servizio di cui questi fruisce in misura diversa, nel qual caso può operare il criterio di riparto dell'art. 1123, comma 2, c.c.
- La nullità della delibera non deriva automaticamente dal fatto che la spesa sia imputata individualmente: occorre distinguere tra spese per servizi comuni ripartibili in modo differenziato e spese del tutto estranee alle attribuzioni assembleari o a finalità extracondominiali.
- L'assemblea non può validamente deliberare, a maggioranza, su oneri del tutto afferenti alla sfera esclusiva del singolo condomino se tali oneri non si ricollegano in alcun modo all'uso delle cose comuni o ai servizi condominiali.
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