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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21316/2026 del 23/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (condominio)

La controversia

Un condomino aveva convenuto in giudizio il condominio chiedendo di accertare la nullità e inefficacia di alcune delibere assembleari relative alle gestioni 2010-2018, nella parte in cui gli venivano addebitate spese qualificate come "personali" per un importo complessivo di euro 2.271, sostenendo che tali addebiti fossero privi di causale giustificativa e dunque nulli, non soggetti al termine di decadenza per l'impugnazione. Il giudice di pace aveva rigettato la domanda ritenendo tardiva l'impugnazione; il tribunale, in appello, aveva invece dichiarato la nullità parziale delle delibere per le voci di spesa individuale. Il condominio ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1135 e 1123 c.c.: secondo il ricorrente, il tribunale aveva erroneamente ritenuto che l'assemblea non potesse, a maggioranza, approvare il rendiconto con addebiti individuali, mentre tali addebiti sarebbero legittimi quando riguardino spese di gestione riferibili al singolo condomino o a servizi destinati a lui in misura diversa, da ripartire secondo l'art. 1123, comma 2, c.c.; resterebbero nulle solo le delibere che incidono su beni esclusivi o perseguono finalità estranee al condominio.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha censurato l'affermazione generale del tribunale secondo cui l'assemblea non potrebbe mai, a maggioranza, ripartire spese personali e che tali decisioni sarebbero nulle salvo unanimità. La Cassazione ha precisato che sono legittime le delibere assembleari che riguardano parti e servizi comuni e che, quando si tratti di spese per attività riferibili al singolo condomino o a servizi fruiti in misura diversa, l'addebito individuale può essere disposto secondo i criteri dell'art. 1123, comma 2, c.c., previa concreta valutazione della natura della spesa. Restano nulle solo le deliberazioni che approvano servizi o spese del tutto estranei alle attribuzioni assembleari ex art. 1135 c.c. o che perseguono finalità extracondominiali. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Bolzano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    È stato invocato come vizio di legittimità per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 1135 c.c.

    Definisce le attribuzioni dell'assemblea condominiale; la delibera è nulla solo se approva decisioni estranee a tali attribuzioni o perseguenti finalità extracondominiali.

  • art. 1123 c.c.

    Il primo comma detta il criterio generale di riparto delle spese comuni in proporzione al valore della proprietà; il secondo comma, come disposizione speciale, consente il riparto in proporzione all'uso quando le cose o i servizi servono i condomini in misura diversa.

  • art. 1130 c.c.

    È richiamato come norma coerente con l'idea che alcuni costi di acquisizione di informazioni o comunicazioni possano essere addebitati al condomino responsabile.

  • art. 1137 c.c.

    È citato dalla parte resistente per sostenere l'irrilevanza della decadenza in caso di nullità della delibera; la Corte non si sofferma autonomamente su questo profilo.

Massime di principio

  • Le delibere assembleari condominiali sono legittimamente adottabili a maggioranza quando riguardano parti comuni o servizi comuni dell'edificio; la nullità ricorre solo per decisioni prive di base nelle attribuzioni dell'assemblea o estranee all'interesse condominiale.
  • L'addebito al singolo condomino di spese non comuni non è di per sé nullo: occorre verificare in concreto se la spesa sia riferibile a una prestazione resa nell'interesse del singolo o a un servizio di cui questi fruisce in misura diversa, nel qual caso può operare il criterio di riparto dell'art. 1123, comma 2, c.c.
  • La nullità della delibera non deriva automaticamente dal fatto che la spesa sia imputata individualmente: occorre distinguere tra spese per servizi comuni ripartibili in modo differenziato e spese del tutto estranee alle attribuzioni assembleari o a finalità extracondominiali.
  • L'assemblea non può validamente deliberare, a maggioranza, su oneri del tutto afferenti alla sfera esclusiva del singolo condomino se tali oneri non si ricollegano in alcun modo all'uso delle cose comuni o ai servizi condominiali.

Come è indicizzato

MaterieSpese condominialiParti comuni
RamiCondominio
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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