Cassazione Penale, Ordinanza n. 02494/2026 del 22/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi applicato le conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per calunnia. Le censure, per come riassunte nell'ordinanza, miravano a contestare la valutazione del materiale probatorio e a ottenere una diversa lettura delle fonti di prova rispetto a quella compiuta dai giudici di merito. La Corte di cassazione rileva che tali doglianze sono sostanzialmente riproduttive di questioni già esaminate e disattese in appello con argomentazioni corrette, e che comunque tendono a una rivalutazione del fatto, attività estranea al sindacato di legittimità.
Norme richiamate
Norma incriminatrice richiamata solo per individuare il reato oggetto della condanna impugnata, ossia la calunnia.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che, sotto l'apparente veste di violazioni di legge o vizi motivazionali, siano in realtà dirette a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio o una diversa lettura dei fatti.
- È inammissibile il ricorso che riproponga in modo meramente reiterativo doglianze già esaminate e disattese dal giudice di merito con motivazione congrua e giuridicamente corretta.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, quale conseguenza processuale, l'applicazione delle statuizioni accessorie previste dall'art. 616 c.p.p., incluse spese processuali e versamento alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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