Cassazione Penale, Ordinanza n. 30489/2026 del 10/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente, imputato già ritenuto responsabile nei gradi di merito, ha proposto ricorso per cassazione articolando tre censure. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge processuale in relazione all'acquisizione, ai sensi dell'art. 500, comma 4, c.p.p., della querela della persona offesa, sostenendo che mancassero i presupposti per ritenere che la persona offesa fosse stata intimidita al fine di deporre il falso; la censura mirava anche a valorizzare l'avvenuta archiviazione del procedimento avviato a carico dell'imputato sulla base della trasmissione degli atti alla Procura. Con il secondo motivo ha lamentato vizio di motivazione sulla affermazione di responsabilità, in particolare con riguardo ai reati di sfruttamento della prostituzione e rapina, chiedendo in sostanza una diversa lettura delle risultanze probatorie e contestando l'attendibilità della persona offesa. Con il terzo motivo ha censurato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte rileva inoltre, in chiusura, il tema della determinazione della pena e della condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende, ma solo come conseguenza dell'inammissibilità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo meramente riproduttivo di contestazioni in fatto già valutate e respinte nei giudizi di merito, osservando che per l'accertamento incidentale della intimidazione del dichiarante ex art. 500, comma 4, c.p.p. non occorre una prova oltre ogni ragionevole dubbio, essendo sufficiente un elemento sintomatico preciso, obiettivo e significativo; perciò è irrilevante l'archiviazione del procedimento a carico dell'imputato. Il secondo motivo è stato considerato una richiesta di alternativa lettura delle prove, estranea al sindacato di legittimità, a fronte di una motivazione di merito ritenuta congrua sull'attendibilità della persona offesa e sull'attribuzione dei fatti all'imputato. Il terzo motivo è stato reputato manifestamente infondato perché il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato con riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o alla mancanza di elementi positivi. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
acquisizione della querela della persona offesa in assenza dei relativi presupposti
L'accertamento incidentale della violenza, minaccia o intimidazione del testimone/dichiarante non richiede una prova certa oltre ogni ragionevole dubbio; è sufficiente un elemento sintomatico della intimidazione, purché preciso, obiettivo e significativo.
La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è sindacabile solo nei limiti della congrua motivazione e dei criteri legali.
La determinazione della pena deve avvenire in aderenza ai criteri di commisurazione della gravità del reato e della personalità del reo.
art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196
In caso di diffusione del provvedimento deve essere disposto l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti private.
Massime di principio
- Nel procedimento incidentale volto ad accertare se un testimone o dichiarante sia stato sottoposto a violenza, minaccia o indebite pressioni per non deporre o per deporre il falso, il giudice può fondare la decisione anche su elementi sintomatici della intimidazione, purché concreti, obiettivi e significativi, senza necessità di raggiungere lo standard probatorio dell'oltre ogni ragionevole dubbio.
- È inammissibile in sede di legittimità la censura che si risolva nella mera richiesta di una diversa lettura del compendio probatorio, quando la sentenza impugnata abbia già fornito una motivazione logica e completa sull'attendibilità della persona offesa e sull'attribuzione dei fatti all'imputato.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice richiami gli elementi negativi ritenuti decisivi oppure l'assenza di elementi positivi, senza dover confutare analiticamente ogni allegazione difensiva.
- La dosimetria della pena appartiene alla discrezionalità del giudice di merito e richiede una specifica e dettagliata esplicazione soprattutto quando la pena si discosti in modo significativo dalla misura media; in difetto di tale evenienza, una motivazione sintetica ma coerente è sufficiente.
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