Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 06076/2025 del 06/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (condomino)

La controversia

La controversia trae origine da interventi edilizi eseguiti su un edificio condominiale: il tribunale aveva ordinato a una condomina di eliminare un vano realizzato sul tetto, il terrazzino con scala a chiocciola, la nuova pensilina in vetro e alcuni tubi di scarico e condensa; aveva inoltre accolto in parte la domanda riconvenzionale della convenuta, ordinando agli attori di rimuovere condizionatori sul prospetto e di eseguire opere di manutenzione della recinzione. La decisione era stata impugnata in appello principale dalla condomina soccombente e in appello incidentale dagli altri condomini. In Cassazione la ricorrente principale ha proposto cinque motivi e i controricorrenti un ricorso incidentale di sette motivi. Prima della decisione, però, le parti hanno depositato un verbale di conciliazione stipulato in sede di tribunale e hanno chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese.

La decisione

La Corte ha preso atto dell'intervenuto accordo conciliativo tra le parti nel corso del giudizio di legittimità e ha dichiarato la cessazione della materia del contendere sia sul ricorso principale sia sul ricorso incidentale. Conseguentemente ha dato atto del venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata. In conformità all'accordo, ha compensato le spese del giudizio di cassazione e ha escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato, ritenendo insussistenti i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, poiché la definizione è avvenuta per accordo e non per rigetto, inammissibilità o improcedibilità in senso tecnico.

Norme richiamate

  • art. 382 c.p.c.

    Richiamato per escludere che la situazione fosse riconducibile alle tipologie decisorie ivi previste una volta intervenuto l'accordo conciliativo in cassazione.

  • art. 383 c.p.c.

    Richiamato nel medesimo senso, per affermare che la cessazione della materia del contendere non si inquadra nelle decisioni tipizzate dalla norma.

  • art. 384 c.p.c.

    Richiamato per ribadire che la definizione concordata della lite non integra una pronuncia di cassazione con rinvio o senza rinvio nelle forme ordinarie.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Il raddoppio del contributo unificato non opera quando il giudizio si chiude con cessazione della materia del contendere per accordo tra le parti, poiché tale esito non equivale a rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato solo come parametro del contributo unificato dovuto per il ricorso, cui si collega il meccanismo sanzionatorio del comma 1-quater.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di cassazione, le parti definiscono consensualmente la controversia, la Corte deve dichiarare la cessazione della materia del contendere, con venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata.
  • La cessazione della materia del contendere per accordo sopravvenuto non va assimilata a una inammissibilità sopravvenuta per disinteresse delle parti, né alle decisioni tipiche previste dagli artt. 382, 383 e 384 c.p.c.
  • Il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 si applica solo nei casi di rigetto nel merito, inammissibilità o improcedibilità del ricorso, non quando la lite sia stata definita da conciliazione con cessazione della materia del contendere.
  • In presenza di accordo conciliativo anche sulle spese, la Corte può disporre la compensazione del giudizio di cassazione conformemente alla volontà delle parti.

Come è indicizzato

MaterieParti comuniImpugnazioni
RamiCondominioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.