Cassazione Penale, Ordinanza n. 34617/2025 del 23/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma deducendo vizio motivazionale e travisamento dei fatti e delle risultanze processuali. Ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata. Dal testo emerge che il giudizio di merito riguardava un tentato furto: il ricorrente era stato sorpreso in fuga dal pianerottolo insieme ad altri due soggetti, con le mani coperte da calzini e in possesso di numerosi attrezzi da scasso. La Corte territoriale aveva inoltre riconosciuto la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p., riducendo la pena ad anni 2 di reclusione ed euro 600 di multa. Il ricorso è stato ritenuto del tutto assertivo e privo di specificità, perché non confrontato in modo puntuale con la motivazione della sentenza d'appello e privo dell'indicazione delle specifiche ragioni di diritto e di fatto a sostegno delle censure.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché generico, non specifico e non idoneo a censurare in modo pertinente la motivazione della Corte d'appello, giudicata logica, congrua e immune da vizi di legittimità. In conseguenza dell'inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando l'assenza di cause per escludere la colpa nella determinazione dell'inammissibilità ai sensi dell'art. 616 c.p.p., come interpretato dalla Corte costituzionale.
Norme richiamate
La Corte prende atto del riconoscimento dell'attenuante del risarcimento del danno o dell'eliminazione/restituzione del danno, con conseguente riduzione della pena.
In caso di inammissibilità del ricorso, al pagamento delle spese processuali si aggiunge la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte cost. n. 186 del 13.6.2000
È richiamata per escludere la non debenza della sanzione pecuniaria solo quando manchi la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione che denunci vizio motivazionale deve contenere censure specifiche, pertinenti e accompagnate dall'indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto posti a sostegno; una doglianza meramente assertiva è inammissibile.
- Il ricorrente non può limitarsi a contestazioni generiche se la sentenza impugnata ha offerto una motivazione logica e coerente sugli elementi probatori posti a fondamento dell'affermazione di responsabilità.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non vi è assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
- La riconosciuta attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p. incide solo sul trattamento sanzionatorio, senza mettere in discussione la responsabilità già accertata in sede di merito.
Come è indicizzato
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