Cassazione Penale, Sentenza n. 7734/2025 del 26/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Catania del 13/08/2024 che aveva rigettato la richiesta di riesame avverso l'ordinanza di custodia cautelare in carcere del 25/07/2024 (contestazioni per plurime violazioni del d.P.R. n. 309/1990: cessione di 1 kg di cocaina, capo 18, e acquisto di 1 kg di cocaina al prezzo di euro 31.500, capo 19). Il ricorrente deduceva: violazione di legge e vizio di motivazione per presunta tecnica redazionale 'copia-incolla' (1° motivo) e insufficiente motivazione circa l'adeguatezza della misura cautelare di massima gravità, segnatamente in presenza di due cessioni distinte e senza contestazione della continuazione (2° e 3° motivo).
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Sul primo motivo ha ritenuto non provata dall'appellante la conformità testuale a un'ordinanza genetica e ha richiamato la giurisprudenza secondo cui l'uso della tecnica del copia-incolla è legittimo se accompagnato da analisi e motivazione adeguata (richiamo a Sez. 2, n. 13604/2020, Torcasio). I secondi motivi sono stati ritenuti generici perché non hanno confutato la parte di motivazione del Tribunale del riesame, che aveva dedotto le esigenze cautelari da molteplici elementi: la rilevante caratura criminale del Di Bella come 'braccio destro' di un soggetto apicale (Ercolano), la disponibilità a rifornire regolarmente (anche settimanalmente) dopo la prima consegna, e le dichiarazioni di terzi (Privitera Salvatore Sam) indicative dell'inserimento stabile in gruppi dediti al traffico di stupefacenti. Conseguenze: inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e, in via equitativa, alla somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende; rimessi gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990 (Testo unico stupefacenti)
Normativa sostanziale in base alla quale sono contestate le cessioni e gli acquisti di sostanze stupefacenti (cocaina). La Corte non entra nel merito della qualificazione dei fatti, ma il procedimento cautelare è motivato dalla rilevanza dei reati previsti da questa normativa.
Norma impiegata per l'imposizione delle spese del procedimento al ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata per gli adempimenti amministrativi a cura della Cancelleria dopo la decisione della Corte.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in relazione alla determinazione equitativa delle somme da versare alla Cassa delle Ammende, con riferimento ai criteri di valutazione della responsabilità del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
Cass. sez. II, n. 13604 del 28/10/2020 (Torcasio)
Giurisprudenza di legittimità citata per affermare che l'uso della tecnica redazionale 'copia e incolla' è compatibile con la motivazione quando essa sia accompagnata da adeguata analisi e dall'esplicitazione delle ragioni che fondano il convincimento decisorio.
Massime di principio
- La mera presenza di passaggi ripresi da altre fonti o da atti precedenti (copia-incolla) non è di per sé vizio di motivazione: è necessario dimostrare che la decisione non espliciti le ragioni del convincimento o travisi le fonti.
- Per censurare la motivazione di una misura cautelare il ricorrente deve indicare con precisione i passaggi critici e controargomentarli; censure generiche sono inammissibili.
- La sussistenza delle esigenze cautelari può essere logicamente desunta da un quadro probatorio complessivo e circumstanziale: posizione criminale dell'imputato, capacità di rifornimento stabile, collegamenti con fornitori e dichiarazioni di terzi hanno rilievo per la misura cautelare.
- In sede di impugnazione va valutato non il singolo elemento isolato (es. numero di cesioni), ma l'insieme degli elementi che indicano pericolosità e rischio di reiterazione; l'assenza della contestazione della continuazione non esclude automaticamente la custodia se esistono altri indici forti.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e, in casi valutati equitativamente, anche a somme a favore della Cassa delle Ammende, salvo che non emerga una colpa grave nella determinazione dell'impugnazione.
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