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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30581/2026 del 11/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva confermato la sua condanna per evasione. In ricorso ha dedotto esclusivamente il vizio relativo alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato, sostenendo in sostanza che la propria condotta non fosse sorretta dal dolo, anche alla luce della prospettata intenzione di assumere stupefacenti per suicidarsi. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo generico, osservando che la sentenza impugnata conteneva una motivazione completa e non manifestamente illogica, fondata su un quadro probatorio univoco e sostanzialmente non contestato, dal quale risultava che l'imputato si trovava fuori dall'appartamento dove era detenuto agli arresti domiciliari, in strada con amici.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per genericità. La Corte ha ritenuto che le censure non si confrontassero con la motivazione della sentenza di appello e che il dolo del reato di evasione non fosse escluso dalla dedotta intenzione di assumere stupefacenti per suicidarsi. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    La condotta di allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari integra il reato di evasione quando il quadro probatorio dimostri che l'imputato si trovava fuori dal domicilio in violazione della misura custodiale.

  • art. 616 c.p.p.

    All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Corte Cost. n. 186/2000

    È richiamata quale base per escludere la condanna alla Cassa delle ammende solo in presenza di assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il motivo di ricorso è inammissibile per genericità quando non si confronta in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata e si limita a mere affermazioni apodittiche.
  • Ai fini del reato di evasione, è sufficiente accertare che il soggetto sottoposto agli arresti domiciliari si sia trovato fuori dal luogo di detenzione in violazione della misura, sulla base di un quadro probatorio univoco e non specificamente contestato.
  • La dedotta finalità soggettiva di compiere un atto autolesivo o suicidario non esclude di per sé il dolo del reato di evasione, se la volontaria violazione della misura cautelare risulta comunque provata.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende, salvo che emerga assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieEvasioneImpugnazioni
RamiReati contro l'amministrazione della giustiziaProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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