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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19281/2021 del 07/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (committente)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di appalto contenente una clausola compromissoria che devolveva le controversie a due commissioni, una tecnica e una giuridica. Per la sola commissione tecnica fu adottata una determinazione/lodo che accertava l'ammontare dei lavori eseguiti, i vizi dell'opera e i danni, disponendo anche il ripristino delle opere oppure la decurtazione di somme dal saldo lavori e il pagamento di ulteriori danni. La committente impugnò tale decisione sostenendo: violazione del contraddittorio, perché non era stata sentita dopo il primo sopralluogo e non aveva potuto interloquire; emissione del lodo oltre il termine convenuto o legale, senza valida proroga scritta; eccesso di potere degli arbitri tecnici, perché avevano reso statuizioni giuridiche e di condanna eccedenti il mandato; nonché, in via subordinata, che il vizio del contraddittorio integrasse errore essenziale del mandato. La Corte d'appello aveva ritenuto ammissibile l'impugnazione come riferita ad arbitrato irrituale, ma aveva dichiarato parziale nullità del lodo solo per eccesso dai limiti del mandato, reputando inammissibili o assorbite le altre doglianze. In cassazione la ricorrente ha contestato proprio tale impostazione, deducendo la violazione delle norme sul mandato arbitrale, sul termine per il lodo e sul contraddittorio, oltre all'omesso esame di un fatto decisivo relativo ai costi necessari per eseguire i lavori di ripristino.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i primi tre motivi. Ha affermato che, nell'arbitrato irrituale, la violazione del contraddittorio non è un vizio procedurale in senso proprio, ma può rilevare come possibile violazione del mandato e quindi come errore degli arbitri nella formazione della volontà contrattuale; perciò la questione doveva essere esaminata nel merito e non dichiarata inammissibile. Analogamente, ha ribadito che nel mandato arbitrale irrituale il termine fissato per la pronuncia del lodo è, di regola, essenziale e la sua scadenza estingue il mandato, sicché anche la doglianza sul ritardo andava vagliata. Sono stati quindi assorbiti il quarto e il quinto motivo. La sentenza della Corte d'appello di Perugia è stata cassata con rinvio alla stessa Corte, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1418 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la nullità dell'intero lodo; la Corte di cassazione non ne fa applicazione diretta nella ratio decidendi, concentrandosi invece sulla natura del vizio dedotto nell'arbitrato irrituale.

  • art. 829, comma 1, n. 9, c.p.c.

    richiamato nei motivi come norma sull'impugnazione del lodo; la Corte chiarisce che, per l'arbitrato irrituale, non opera come disciplina del vizio processuale dedotto dalla ricorrente.

  • art. 101 c.p.c.

    invocato come parametro del contraddittorio; la Corte precisa che, nell'arbitrato irrituale, la violazione del contraddittorio va valutata come possibile violazione del mandato, non come nullità processuale.

  • art. 808-ter c.p.c.

    la Corte d'appello lo aveva ritenuto non applicabile ratione temporis; la Cassazione osserva che ciò non esclude la rilevanza, nell'arbitrato irrituale, dei vizi del mandato e del termine essenziale.

  • art. 820, comma 4, c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo per il termine del lodo; la Cassazione ribadisce che, nel mandato irrituale, il problema va risolto soprattutto in termini di durata essenziale del mandato e di scadenza del potere degli arbitri.

  • art. 1711 c.c.

    norma sul mandatario che eccede i limiti del mandato; la Corte la usa come riferimento per qualificare l'eventuale superamento del mandato arbitrale.

  • art. 1722, comma 1, c.c.

    la Corte afferma che, nell'arbitrato irrituale, il mandato conferito agli arbitri si estingue con la scadenza del termine prefissato, salvo diverso chiaro accordo delle parti.

  • art. 1427 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere che la violazione del contraddittorio integri errore essenziale; la Corte richiama la categoria dell'errore come possibile vizio del mandato nel lodo irrituale.

  • art. 1428 c.c.

    richiamato in combinazione con l'errore essenziale, senza autonoma elaborazione decisiva nella motivazione.

  • art. 1429 c.c.

    la Corte afferma che la violazione del contraddittorio nell'arbitrato irrituale può rilevare, se del caso, come errore degli arbitri che abbia inficiato la volontà contrattuale espressa nel lodo.

  • art. 1419 c.c.

    invocato per contestare la nullità parziale del lodo; la Corte non decide sul punto perché il relativo motivo resta assorbito.

  • art. 34 Cost.

    richiamato dalla ricorrente nei motivi come parametro costituzionale, senza autonoma trattazione decisiva.

  • art. 2 Cost.

    richiamato dalla ricorrente nei motivi, senza specifica applicazione nella ratio decidendi.

  • art. 3 Cost.

    richiamato dalla ricorrente nei motivi, senza specifica applicazione nella ratio decidendi.

Massime di principio

  • Nell'arbitrato irrituale la violazione del contraddittorio non integra, di regola, un vizio processuale del procedimento arbitrale, ma deve essere valutata come possibile violazione del mandato conferito agli arbitri e, quindi, come errore nella formazione della volontà negoziale espressa nel lodo.
  • La parte che impugna un lodo irrituale per difetto di contraddittorio deve allegare e dimostrare in concreto come tale omissione abbia inciso sul contenuto della determinazione arbitrale; non è sufficiente il mero dato formale del mancato ascolto o della mancata replica.
  • Nel mandato arbitrale irrituale il termine fissato dalle parti per la decisione ha, salvo diversa chiara volontà negoziale, natura essenziale: la sua scadenza estingue il mandato e priva gli arbitri del potere di pronunciare il lodo.
  • L'accertamento circa il significato del termine, l'eventuale proroga e la portata del mandato arbitrale è un giudizio di interpretazione negoziale rimesso al giudice di merito, censurabile in cassazione solo per violazione dei canoni ermeneutici o motivazione non coerente.
  • Quando il lodo irrituale è censurato per eccesso di mandato, il giudice deve verificare il reale contenuto dell'incarico conferito agli arbitri e stabilire se essi abbiano emesso una determinazione oltre i limiti convenuti; non è sufficiente escludere in astratto la rilevanza del vizio.

Come è indicizzato

MaterieArbitrato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieArbitrato rituale e irrituale, lodo e impugnazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNullità

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