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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43626/2022 del 17/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione della sentenza della Corte d'appello di Roma che, limitatamente alla durata delle pene accessorie fallimentari, aveva riformato la sentenza di condanna del Tribunale di Roma per bancarotta fraudolenta documentale. Il ricorrente deduceva: 1) vizio di motivazione e violazione di legge per mancata prova dell'elemento psicologico del reato (sosteneva che la sua condotta sarebbe riconducibile alla bancarotta semplice e non a quella fraudolenta); 2) mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, in relazione all'entità delle somme coinvolte.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo punto ha ritenuto il motivo manifestamente infondato e generico, confermando la ricostruzione della corte territoriale che aveva qualificato la condotta come bancarotta fraudolenta documentale generica: la contabilità risultava tenuta solo parzialmente e il ricorrente aveva omesso, pur potendolo fare, di consegnare al curatore documentazione rilevante, comportamento ritenuto idoneo a dimostrare la consapevolezza di arrecare pregiudizio ai creditori. Sul secondo punto ha ritenuto infondata la richiesta di attenuante, ricordando che, in caso di bancarotta documentale, la valutazione della tenuità del danno richiede la prova della riduzione concreta della massa attiva ripartibile dovuta alla mancanza dei libri o delle scritture, non il mero dato dell'entità del passivo o dell'attivo fallimentare. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento e alla somma di euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 216, comma 1, n. 2, legge fallimentare

    Norma che disciplina la bancarotta fraudolenta documentale. La Corte distingue due profili: la fattispecie 'specifica' (dolo specifico finalizzato a recare pregiudizio ai creditori, es. occultamento fisico delle scritture) e la fattispecie 'generica' (dolo generico, ossia consapevolezza dell'irregolare tenuta delle scritture che rende difficile la ricostruzione patrimoniale).

  • art. 217, comma secondo, legge fallimentare

    Norma sulla bancarotta semplice: l'elemento soggettivo può essere dolo o colpa; la differenza rispetto alla bancarotta fraudolenta documentale è evidenziata dalla Corte per distinguere i diversi livelli di responsabilità.

  • art. 2214, comma 2, codice civile

    Disposizione sulla custodia della corrispondenza commerciale. La Corte ha richiamato l'obbligo di conservazione quale parametro per valutare l'incompletezza documentale e la rilevanza della mancata consegna della corrispondenza al curatore.

  • art. 219, comma terzo, legge fallimentare

    Norma che prevede la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità. La Corte ricorda la giurisprudenza secondo cui, nella bancarotta documentale, occorre valutare l'effettiva diminuzione dell'attivo ripartibile causata dall'omissione o dalla mancanza dei libri, non il semplice ammontare del passivo.

  • art. 616, codice di procedura penale

    Norma che consente la condanna per spese del procedimento e sanzioni a carico del ricorrente in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato; la Corte ha applicato tale disposizione per condannare il ricorrente alle spese e a euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137

    Norma organizzativa sulla celebrazione dell'udienza pubblica; richiamata in relazione alla modalità di deposito della requisitoria scritta del Procuratore generale e alla possibilità di trattare oralmente solo i ricorsi per i quali ciò sia stato richiesto.

  • art. 33, legge fallimentare (richiamata nella relazione del curatore)

    Riferimento alla relazione del curatore fallimentare utilizzata dalla corte territoriale per accertare l'impossibilità di ricostruire con certezza il patrimonio e il volume d'affari sulla base delle scritture rinvenute.

Massime di principio

  • La distinzione tra bancarotta semplice e bancarotta fraudolenta documentale dipende dall'elemento soggettivo: nella semplice può rilevare anche la colpa, nella fraudolenta occorre il dolo (generico o specifico).
  • Nel caso di bancarotta documentale va distinta la fattispecie 'specifica' (occultamento fisico finalizzato a recare pregiudizio) da quella 'generica' (irregolare tenuta delle scritture con consapevolezza che ciò può ledere i creditori).
  • Per qualificare la condotta come fraudolenta documentale generica non è necessario che i libri siano totalmente scomparsi: l'omissione o la consegna parziale di documenti rilevanti può dimostrare la consapevolezza del pregiudizio ai creditori.
  • La circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, nella bancarotta documentale, va valutata sulla base della diminuzione effettiva dell'attivo ripartibile causata dall'omessa o irregolare tenuta dei libri, non sulla sola entità del passivo o dell'attivo fallimentare.
  • La motivazione in cassazione deve essere specifica e non generica: motivi vaghi o manifestamente generici sono dichiarati inammissibili.
  • In caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile la parte che propone ricorso può essere condannata al pagamento delle spese e a sanzioni conformemente all'art. 616 c.p.p.

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