Cassazione Civile, Ordinanza n. 26868/2024 del 16/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce dal pagamento di un assegno bancario, tratto sul conto della società attrice, a favore di soggetto diverso dal legittimo beneficiario. L’attrice chiedeva il risarcimento del danno alla banca negoziatrice; nel corso del giudizio veniva chiamato in causa l’istituto trattario. Dopo una precedente cassazione con rinvio, il giudice di rinvio ha ritenuto che la domanda proposta dall’attrice nei confronti del terzo fosse inammissibile perché non tempestivamente formulata sin dall’inizio nei confronti del terzo chiamato in garanzia. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto, con due motivi, violazione degli artt. 106 e 112 c.p.c. e falsa applicazione del principio di diritto enunciato nella precedente sentenza rescindente: sosteneva che la chiamata del terzo da parte della convenuta non fosse una vera chiamata in garanzia, bensì una chiamata del soggetto ritenuto responsabile dell’evento dannoso, con conseguente operatività dell’estensione automatica della domanda attorea al terzo.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi perché la qualificazione della chiamata del terzo come domanda di garanzia, e non come autonoma domanda di responsabilità, era già stata compiuta nella precedente sentenza di cassazione con rinvio n. 6923/2019. Nel giudizio di rinvio non era più possibile rimettere in discussione tale qualificazione né svolgere nuovi accertamenti in fatto, trattandosi di giudizio "chiuso" nei limiti tracciati dal decisum rescindente. Conseguentemente, il ricorso si fondava su una lettura della domanda incompatibile con il principio di diritto già fissato. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È stato invocato come parametro della dedotta violazione di legge in cassazione.
Richiamato per contestare la qualificazione della chiamata del terzo e sostenere che si trattasse di chiamata del responsabile e non di chiamata in garanzia.
Richiamato in relazione al dedotto vizio di ultrapetizione/erronea considerazione dell'oggetto della domanda.
Richiamato nel descrivere la necessità di tempestiva chiamata del terzo nella prima udienza nel testo ratione temporis applicabile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dell'obbligo della ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di ricorso rigettato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato come base del parametro di commisurazione dell'ulteriore importo dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio la qualificazione giuridica del rapporto o della domanda compiuta dalla sentenza rescindente vincola il giudice di rinvio e le parti, impedendo di rimettere in discussione accertamenti e qualificazioni già coperti dal principio di diritto.
- Quando una domanda nei confronti del terzo sia stata già qualificata in sede di cassazione come domanda di garanzia, non è consentito nel rinvio sostenere una diversa lettura in fatto per trasformarla in autonoma domanda di responsabilità.
- Il giudizio di rinvio ha natura di giudizio chiuso nei limiti segnati dalla decisione di cassazione: non sono ammessi nuovi accertamenti incompatibili con il decisum rescindente.
- La tempestività dell'estensione della domanda al terzo deve essere valutata in base alla concreta qualificazione processuale della chiamata, ma tale qualificazione, una volta stabilita dalla Corte di cassazione, non è più liberamente riconsiderabile nel rinvio.
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