Cassazione Civile, Ordinanza n. 17359/2022 del 30/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di due inviti al pagamento del contributo unificato emessi in relazione ad altrettanti ricorsi proposti davanti al giudice amministrativo. L'associazione contribuente sosteneva di essere esente dal pagamento in forza dell'art. 8 della legge n. 266 del 1991, richiamando l'esenzione prevista per gli atti delle organizzazioni di volontariato connessi allo svolgimento delle loro attività. Con il primo motivo di ricorso per cassazione denunciava la violazione di tale norma, assumendo che l'esenzione dall'imposta di bollo dovesse estendersi anche al contributo unificato. Con il secondo motivo deduceva omesso esame di un fatto decisivo, cioè la circostanza che i ricorsi amministrativi erano stati proposti per perseguire fini statutari, avendo ad oggetto il diniego di accesso agli atti relativi a contratti di servizio pubblico locale, strumentali alla tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, richiamando il recente orientamento delle Sezioni Unite secondo cui l'esenzione prevista dall'art. 8 della legge n. 266 del 1991 per imposta di bollo e imposta di registro non è estensibile al contributo unificato. Ha osservato che il contributo unificato è un tributo autonomo, diverso dall'imposta di bollo, istituito come entrata erariale per semplificare il prelievo sulle spese degli atti giudiziari. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la censura riguardava, in realtà, la mancata considerazione di deduzioni difensive e non di un fatto storico decisivo, e comunque era priva di autosufficienza per mancata trascrizione o allegazione dei documenti richiamati. Il ricorso è stato quindi rigettato; le spese sono state compensate per il consolidarsi in corso di causa dell'orientamento giurisprudenziale, ed è stato posto a carico della ricorrente l'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 8 L. 11 agosto 1991, n. 266
«Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato ... e quelli connessi allo svolgimento delle loro attività sono esenti dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro»
La disposizione non consente di estendere l'esenzione al contributo unificato; si tratta di norma agevolativa di stretta interpretazione e non applicabile oltre i casi tipici previsti.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro invocato per dedurre la violazione di legge sul tema dell'esenzione fiscale.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma del 2012 riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mancata valutazione di argomentazioni o deduzioni difensive.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Impone l'onere di indicare e riportare specificamente nel ricorso gli atti e i documenti su cui si fonda la censura.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiede il deposito degli atti e documenti rilevanti per consentire il controllo della censura di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Presuppone, in caso di rigetto del ricorso, l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- L'esenzione fiscale prevista per gli atti delle organizzazioni di volontariato va interpretata restrittivamente e non può essere applicata in via analogica al contributo unificato, che ha natura di tributo autonomo e non coincide con l'imposta di bollo.
- Le norme che prevedono agevolazioni o esenzioni tributarie sono di stretta interpretazione e non possono operare al di fuori delle ipotesi espressamente tipizzate dal legislatore.
- Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo; non è configurabile per la mancata valorizzazione di deduzioni difensive o argomentazioni giuridiche.
- La censura per omesso esame di un fatto decisivo richiede rigoroso rispetto degli oneri di specifica indicazione e autosufficienza del ricorso, inclusa la localizzazione degli atti e documenti su cui si fonda la doglianza.
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