Sentenza n. 1641/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima) n. 258/2024, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Emilia-Romagna che aveva respinto il ricorso contro il regolamento aziendale sugli incentivi per funzioni tecniche
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le appellanti hanno impugnato la sentenza del TAR che aveva respinto il ricorso contro la deliberazione con cui l'Azienda sanitaria aveva approvato il regolamento per la corresponsione degli incentivi di cui all'art. 113 d.lgs. 50/2016. La contestazione riguardava, in particolare, l'art. 9, comma 7, e le Tabelle A e B, che prevedevano percentuali di accantonamento inferiori per le gare di servizi e forniture rispetto alle gare di lavori, nonché l'art. 14, comma 2, relativo alla distribuzione proporzionale delle risorse accantonate in misura inferiore. In appello sono stati dedotti: omessa pronuncia e difetto di motivazione della sentenza di primo grado per avere trattato congiuntamente i motivi; violazione dell'art. 113 d.lgs. 50/2016, assumendo che la norma non consentisse differenziazioni delle percentuali a parità di importo di gara; irragionevolezza, sproporzione e difetto di motivazione delle aliquote; incompetenza dell'Azienda sanitaria nel fissare preventivamente le percentuali prima della contrattazione sindacale; illegittimità dell'art. 14, comma 2, per possibile mancato accantonamento integrale degli incentivi. È stata inoltre contestata la mancata condivisione del regolamento con le organizzazioni sindacali e il richiamo a percentuali previste da regolamenti di altri enti.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato integralmente la sentenza del TAR. Ha ritenuto legittimo l'assorbimento o il trattamento congiunto di censure strettamente connesse, purché la decisione esponga in modo conciso le ragioni in fatto e in diritto. Nel merito, l'art. 113 d.lgs. 50/2016 non impone percentuali identiche per lavori, servizi e forniture, ma consente la modulazione delle risorse entro il limite massimo previsto dalla legge. La differenziazione adottata dall'Azienda sanitaria è stata ritenuta espressione di discrezionalità amministrativa, sostenuta dalla relazione tecnica, dalla documentazione contabile, dalle esigenze organizzative e dalla necessità di preservare l'equilibrio di bilancio. Non è stata dimostrata una concreta penalizzazione del personale addetto a servizi e forniture, poiché la maggiore frequenza delle relative gare aveva prodotto incentivi anche superiori a quelli riferiti ai lavori. È stata esclusa la necessità di una motivazione puntuale del regolamento, ai sensi dell'art. 3, comma 2, l. 241/1990, fermo restando che nel caso concreto risultavano comunque individuabili le ragioni della differenziazione. È stata esclusa l'incompetenza dell'Azienda, che poteva fissare le percentuali nell'esercizio del potere regolamentare attribuito dall'art. 113, demandando alla contrattazione decentrata i criteri e le modalità specifiche di ripartizione. Il richiamo a regolamenti di altri enti è stato giudicato inconferente, per la peculiarità organizzativa e settoriale dell'Azienda sanitaria. La censura sull'art. 14, comma 2, è stata ritenuta generica e ipotetica, poiché non era stato allegato alcun principio di prova circa l'effettivo mancato riconoscimento degli incentivi. Le spese del grado sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 113 d.lgs. 50/2016
Incentivi per funzioni tecniche
La disposizione consente di destinare a un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara e attribuisce all'amministrazione un margine di discrezionalità nella modulazione delle percentuali per lavori, servizi e forniture, con rinvio alla contrattazione decentrata per i criteri specifici di ripartizione.
Gli atti normativi e a contenuto generale non sono soggetti a uno specifico obbligo di motivazione; nel caso concreto, comunque, le ragioni della differenziazione risultavano dalla documentazione tecnica e contabile.
Il giudice non tiene conto delle note depositate oltre i termini processuali, quando la parte interessata si opponga e non ricorrano i presupposti per la loro considerazione.
La sentenza può esporre in modo conciso le ragioni in fatto e in diritto, anche trattando congiuntamente censure strettamente connesse.
Il principio di sinteticità consente il trattamento unitario di motivi connessi, purché la decisione dia conto delle ragioni della statuizione.
art. 12 preleggi
L'art. 113 d.lgs. 50/2016 deve essere interpretato secondo il significato letterale e teleologico della disposizione.
Massime di principio
- L'art. 113 d.lgs. 50/2016 non impone alle amministrazioni aggiudicatrici di applicare percentuali identiche di accantonamento per lavori, servizi e forniture di pari importo; è legittima una differenziazione, purché fondata su valutazioni organizzative, economiche e contabili non irragionevoli e rispettosa del limite massimo stabilito dalla legge.
- La modulazione delle percentuali degli incentivi per funzioni tecniche costituisce esercizio di discrezionalità amministrativa dell'amministrazione aggiudicatrice, sindacabile in sede giurisdizionale nei limiti dell'irragionevolezza, della sproporzione, dell'illogicità o del travisamento dei fatti.
- La contrattazione decentrata riguarda i criteri e le modalità specifiche di ripartizione del fondo e non impedisce all'amministrazione di determinare preventivamente, nell'atto regolamentare, le percentuali di accantonamento del fondo, quando tale determinazione rientri nel potere attribuito dall'art. 113 d.lgs. 50/2016.
- Il confronto con regolamenti adottati da altre amministrazioni non dimostra di per sé l'illegittimità della disciplina degli incentivi, poiché la modulazione può dipendere dalle peculiarità organizzative, funzionali e finanziarie del singolo ente e del settore di riferimento.
- Una censura diretta contro la previsione regolamentare relativa alla distribuzione proporzionale di risorse accantonate in misura inferiore è inammissibile per genericità quando sia formulata in termini meramente ipotetici e non sia accompagnata da allegazioni o da un principio di prova circa l'effettivo mancato riconoscimento di incentivi dovuti.
- Il giudice può esaminare congiuntamente motivi strettamente connessi, senza incorrere in omessa pronuncia, quando la sentenza esponga, anche sinteticamente, le ragioni in fatto e in diritto poste a fondamento della decisione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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