Cassazione Penale, Sentenza n. 38390/2025 del 26/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione, per violazione di legge e vizio di motivazione, dell'ordinanza del Tribunale di Palermo che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per il reato di partecipazione all'associazione mafiosa (art. 416-bis) e aveva invece annullato la misura cautelare solo con riferimento al delitto di danneggiamento seguito da incendio (art. 424). Il ricorrente contestava in particolare: a) l'interpretazione della frase pronunciata da Pedalino Francesco in una videochiamata («appena esco devo cresimare a mio figlioccio») come promessa di affiliazione formale e attestato di vicinanza mafiosa; b) la qualificazione come atto di solidarietà mafiosa della somma di 400 euro inviata alla moglie di Pedalino Gabriele; c) la presunta errata identificazione del Brancato nelle riprese video dell'attentato incendiario (attribuendo rilievo solo all'andatura claudicante); d) la presunta contraddittorietà della ricostruzione riguardo a tensioni interne tra sodali; e) la logicità e sufficienza probatoria con riferimento agli incendi di altri veicoli utilizzati come elemento a sostegno della partecipazione associativa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i rilievi del ricorrente, ribadendo i limiti dell'esame di legittimità (impossibilità di riesaminare i fatti o rivalutare le prove se non per manifesta illogicità) e confermando la valutazione del Tribunale secondo cui sussistono gravi indizi di partecipazione del Brancato alla famiglia mafiosa di Santa Maria di Gesù. In particolare, la Corte ha ritenuto logica l'interpretazione della videochiamata come elemento corroborante il rapporto fiduciario con i vertici detenuti (Pedalino), e congrua la valutazione degli altri elementi indiziari (somme erogate alla famiglia dei vertici, attività servente-logistica e le immagini video relative agli attentati). Conseguentemente il rigetto del ricorso ha comportato la conferma della custodia cautelare per il reato di associazione mafiosa; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e la decisione è stata trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario ai fini di legge.
Norme richiamate
norma procedurale che disciplina il riesame delle misure cautelari; il Tribunale di Palermo ha deciso ai sensi di questa norma sul ricorso di riesame presentato dall'indagato
richiamata in relazione alle condizioni generali per l'applicabilità delle misure cautelari personali; il Tribunale ha ritenuto che per il reato di danneggiamento con incendio non sussistessero i presupposti per la misura custodiale
art. 424, comma 1, cod. pen.
norma che sanziona il danneggiamento seguito da pericolo d'incendio; contestata al capo 14 e considerata dal Tribunale non idonea, per il solo profilo edittale, a giustificare la custodia cautelare
disciplina l'associazione mafiosa; la Corte ha ritenuto che gli elementi indiziari complessivi dimostrassero la partecipazione stabile del ricorrente alla famiglia mafiosa, giustificando la custodia cautelare
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
limite alla materia impugnabile in cassazione con riferimento al riesame (ricorso motivi nei limiti indicati dalla norma); il ricorso era quindi circoscritto nei termini consentiti
art. 611 cod. proc. pen. (modificato)
art. 611 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150
norma sul procedimento in Cassazione per i reati più gravi; richiamata per il trattamento del ricorso avvenuto dopo il 30 giugno 2024
richiamato in tema di disciplina del processo, in particolare per l'istruttoria e le deduzioni in sede di cassazione; la difesa aveva chiesto l'esame di memorie e motivi nuovi
stabilisce la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso in cassazione; la Corte ha applicato tale disposizione condannando il ricorrente
art. 94, commi 1-ter e 1-bis, disp. att. cod. proc. pen.
art. 94, comma 1-ter e comma 1-bis, disp. att. cod. proc. pen.
norme concernenti la comunicazione degli effetti della decisione all'istituto penitenziario e le conseguenze organizzative: la Corte ha disposto la trasmissione della sentenza al direttore dell'istituto
Massime di principio
- In sede di cassazione contro ordinanze di riesame sulle misure cautelari la Corte controlla solo la conformità della motivazione ai canoni logici e giuridici; non riesamina i fatti né rivaluta le prove se non per manifesta illogicità.
- Frasi intercettate o pronunciate in colloqui (anche ironiche o colloquiali) possono assumere rilievo probatorio se inquadrate nel contesto complessivo e corroborate da altri elementi convergenti (contri, rapporti, atti di sostegno economico, attività servente o esecutiva).
- Pagamenti o trasferimenti di denaro verso familiari di esponenti mafiosi possono essere valutati come contributi 'serventi' se risultano inseriti in un quadro di rapporti fiduciari e di esecuzione di mandati illeciti; non sono automaticamente neutri o amichevoli.
- L'identificazione di soggetti in immagini di videosorveglianza può essere ritenuta affidabile se supportata da elementi contestuali e da altre prove; le contestazioni generiche sull'identificazione sono spesso inammissibili se il giudice di merito ha motivato la valutazione.
- Contraddizioni o tensioni interne al sodalizio non escludono automaticamente la partecipazione di un soggetto: la presenza di ruoli serventi o esecutivi e l'esecuzione di ordini possono anzi confermare l'inserimento nel gruppo nonostante attriti interni.
- Le censure difensive che consistono nel proporre una diversa valutazione delle stesse circostanze già esaminate dal giudice di merito sono generalmente inammissibili in cassazione; per avere successo è necessario dimostrare una manifesta illogicità, contraddittorietà ovvero un evidente travisamento dei fatti.
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