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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16496/2023 del 09/06/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda la domanda di una lavoratrice volta ad ottenere la proroga del trattamento di indennità di mobilità per il periodo 1.1.2009-31.12.2012. I giudici di merito avevano respinto la domanda ritenendo non allegata e non provata la sussistenza del requisito occupazionale dell'azienda presso cui la lavoratrice aveva prestato attività, requisito indicato come presupposto della proroga. Nel ricorso per cassazione la lavoratrice ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 324 c.p.c., sostenendo che il requisito occupazionale doveva ritenersi coperto da giudicato esterno in forza di una precedente sentenza del Tribunale di Napoli che aveva riconosciuto la proroga dell'indennità fino al 2008; secondo la ricorrente, nei rapporti di durata il giudicato si estenderebbe ai periodi futuri.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che dalla sentenza impugnata non emergeva in modo chiaro che la precedente decisione del Tribunale di Napoli fosse passata in giudicato e che il ricorso non era autosufficiente, perché si limitava ad affermare l'esistenza di un certificato di passaggio in giudicato senza indicare dove e quando fosse stato prodotto, e soprattutto senza riprodurre integralmente il testo della sentenza asseritamente coperta da giudicato. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, quando si invoca il giudicato esterno, il ricorrente deve riportare nel ricorso il testo integrale della decisione invocata, non bastando il richiamo a estratti della motivazione. Nessuna pronuncia sulle spese è stata adottata, richiamandosi la dichiarazione ex art. 152 c.p.c.; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 324 c.p.c.

    È stata invocata dalla ricorrente per sostenere l'efficacia del giudicato esterno; la Corte ha però dichiarato inammissibile il motivo per difetto di autosufficienza, senza accogliere la censura sul punto.

  • art. 152 c.p.c.

    È richiamato per giustificare la mancata pronuncia sulle spese, in presenza della dichiarazione resa in appello e non risultando mutamenti delle condizioni reddituali successivi.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis

    L'ulteriore importo è parametrato a quello previsto per il ricorso ai sensi di tale disposizione.

Massime di principio

  • Chi intende far valere in cassazione un giudicato esterno deve rispettare il principio di autosufficienza del ricorso, riproducendo integralmente il testo della decisione invocata e localizzando gli atti rilevanti nel fascicolo.
  • Non è sufficiente, per dimostrare l'esistenza di un giudicato esterno, il mero richiamo a stralci della motivazione o l'affermazione apodittica del passaggio in giudicato della precedente sentenza.
  • La violazione delle regole sull'autosufficienza del ricorso può condurre all'inammissibilità del motivo, anche quando la censura sia fondata sull'efficacia del giudicato in rapporti di durata.
  • Nei giudizi previdenziali, in presenza delle condizioni previste, la dichiarazione ex art. 152 c.p.c. può escludere la statuizione sulle spese; in caso di inammissibilità del ricorso può inoltre applicarsi l'ulteriore contributo unificato.
  • rami

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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