Cassazione Penale, Sentenza n. 39207/2023 del 27/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava l'ordinanza di convalida della misura imposta dal Questore (obbligo di presentazione): quattro motivi principali — (1) violazione dell'art. 6 I. n. 401/1989 per inosservanza del termine dilatorio di 48 ore utile all'interessato per presentare memorie prima della pronuncia del GIP (diritto di difesa) e nullità ai sensi dell'art. 178 lett. c) c.p.p.; (2) omissione dell'esame degli atti/documenti nonostante richieste, in violazione di art. 6 I.401/1989 e degli artt. 3 e 10 L.241/1990; (3) vizio di motivazione sulla sussistenza dei presupposti per l'obbligo di presentazione; (4) vizio di motivazione in ordine alla durata della misura. Il ricorso ha posto in primo piano la pretesa violazione procedurale del termine di 48 ore e l'effetto limitativo sul diritto di difesa.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo (violazione del termine dilatorio di 48 ore) e lo ha dichiarato assorbente rispetto alle altre censure. Ha affermato che il GIP non può pronunciare la convalida prima del decorso del termine dilatorio di 48 ore dalla notifica, termine entro il quale l'interessato può presentare memorie. Dagli atti è risultata la convalida emessa prima dello spirare delle 48 ore; perciò l'ordinanza del GIP è stata annullata senza rinvio e la Corte ha dichiarato cessata l'efficacia del provvedimento del Questore del 23/01/2023 limitatamente all'obbligo di presentazione.
Norme richiamate
Legge 27 dicembre 1989, n. 401, art. 6
L'art. 6 impone, per i provvedimenti del Questore che impongono obblighi come la presentazione, un "contraddittorio cartolare" con termine dilatorio di 48 ore decorrenti dalla notifica: entro tale termine il P.M. può chiedere la convalida e l'interessato può depositare memorie e deduzioni. La pronuncia di convalida prima della scadenza del termine integra violazione del diritto di difesa e comporta nullità.
Codice di procedura penale, art. 178 lett. c)
La corte richiama l'art. 178 lett. c) come causa di nullità di ordine generale quando è leso il diritto di difesa per violazione delle prescrizioni procedurali (in questo caso il mancato rispetto del termine dilatorio di 48 ore), con conseguente annullamento del provvedimento con effetti immediati.
Legge 7 agosto 1990, n. 241, artt. 3 e 10
Queste norme sull'accesso agli atti amministrativi sono richiamate dalla ricorrente per lamentare l'omesso esame/documentazione; la Corte non ha deciso nel merito su questo profilo perché ha ritenuto determinante e risolutivo il vizio procedurale relativo al termine di 48 ore.
Massime di principio
- Il Giudice chiamato a convalidare un provvedimento del Questore che impone obblighi (es. obbligo di presentazione) non può emettere la decisione di convalida prima del decorso del termine dilatorio di 48 ore dalla notifica: la pronuncia anticipata determina nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178 lett. c) c.p.p.
- Il termine di 48 ore è spazio effettivo per un "contraddittorio cartolare": durante tale lasso il pubblico ministero può chiedere la convalida e l'interessato può depositare memorie e deduzioni; il mancato rispetto di tale finestra temporale limita il diritto di difesa e può condurre all'annullamento senza rinvio.
- Se la censura di violazione del termine procedurale risulta fondata, essa può assorbire altre doglianze relative a motivazione, durata o accesso agli atti, portando comunque all'annullamento della convalida e alla cessazione dell'efficacia della misura limitatamente alla parte impugnata.
- Per difendersi efficacemente, il destinatario del provvedimento deve verificare la data/ora di notifica e, se necessario, chiedere formalmente l'accesso agli atti e depositare memorie entro le 48 ore; conservare documentazione di tali istanze è essenziale per eventuali impugnazioni.
- L'annullamento per vizio procedurale di tale natura può comportare la declaratoria di cessazione dell'efficacia della misura (qui: obbligo di presentazione) senza necessità di rinvio per un nuovo esame, salvo che sussistano altri elementi che impongano diversa valutazione.
- La Procura, pur potendo chiedere la convalida entro le 48 ore, non impedisce all'interessato di esercitare il diritto di difesa: il GIP deve rispettare il termine dilatorio prima di pronunciarsi.
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