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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07680/2024 del 21/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

Un avvocato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della CTR Lazio che, nel giudizio instaurato ex art. 69 del d.lgs. n. 546/1992 per ottenere il pagamento delle spese di lite liquidategli da una precedente sentenza della CTP Roma, aveva respinto la domanda e dichiarato l'estinzione del procedimento per avvenuto pagamento, compensando integralmente le spese. Il ricorrente ha dedotto: (1) nullità della motivazione per apparenza e contraddittorietà, perché il rigetto sarebbe stato giustificato con un fatto successivo all'introduzione del giudizio; (2) omessa pronuncia sulla domanda di accertamento della soccombenza virtuale della controparte, con compensazione delle spese non adeguatamente motivata e senza specificare il soggetto beneficiario della compensazione; (3) violazione delle norme sulle spese nel processo tributario, per avere la CTR disposto la compensazione integrale in assenza di gravi ed eccezionali ragioni. La Corte ha ritenuto fondato il terzo motivo, affermando che il pagamento intervenuto in pendenza del giudizio di ottemperanza non esclude la regola della soccombenza virtuale e che la compensazione richiede specifiche e valide ragioni esplicitate dal giudice.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti il primo e il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al capo sulle spese e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Il principio applicato è che, nel processo tributario e anche nel giudizio di ottemperanza, se il pagamento interviene dopo l'introduzione del ricorso, il giudice deve regolare le spese secondo la soccombenza virtuale, potendo derogare solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni effettive e specificamente motivate.

Norme richiamate

  • art. 86 c.p.c.

    consente la difesa personale dell'avvocato che ricorre in cassazione nel testo esaminato

  • art. 69 d.lgs. n. 546/1992

    indica il giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l'esecuzione di una precedente decisione tributaria

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    parametro per censurare la motivazione apparente o mancante

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. per il vizio di motivazione

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    fondamento del motivo di violazione di legge

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    fondamento dei motivi di nullità della sentenza per omessa pronuncia o motivazione apparente

  • art. 112 c.p.c.

    obbligo del giudice di pronunciarsi su tutte le domande ed eccezioni

  • art. 15 d.lgs. n. 546/1992

    nel processo tributario regola la liquidazione e la compensazione delle spese, che richiede gravi ed eccezionali ragioni esplicitate

  • art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546/1992

    la compensazione ope legis delle spese nella cessazione della materia del contendere è stata dichiarata costituzionalmente illegittima nei limiti indicati dalla Corte costituzionale

  • art. 92 c.p.c.

    la compensazione delle spese è consentita solo nei casi tassativi previsti dalla norma, oltre alla soccombenza reciproca

  • art. 3 Cost.

    richiamato quale parametro di ragionevolezza nella sentenza della Corte costituzionale n. 274 del 2005

Massime di principio

  • Nel processo tributario la compensazione totale o parziale delle spese è ammissibile solo quando il giudice indichi specifiche gravi ed eccezionali ragioni riferite alla controversia decisa; non è sufficiente un generico richiamo alla natura processuale della decisione.
  • Quando il pagamento del dovuto interviene dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza, il giudice deve valutare le spese secondo la soccombenza virtuale della parte che ha dato causa al processo, salvo che ricorrano effettive ragioni di compensazione.
  • La cessazione della materia del contendere non elimina di per sé il principio di responsabilità per le spese: il comportamento tardivo della parte obbligata può incidere proprio sulla regolazione delle spese in base alla soccombenza virtuale.
  • La compensazione delle spese disposta in assenza dei presupposti legali o fondata su ragioni illogiche o errate integra violazione di legge denunciabile in cassazione.
  • Nel giudizio di legittimità, se il motivo sulle spese è fondato e i restanti motivi attengono a profili assorbiti dalla soluzione della questione principale, la Corte può accogliere il motivo decisivo, cassare la sentenza sul punto e rinviare al giudice di merito per nuova regolazione delle spese.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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