Cassazione Civile, Ordinanza n. 26562/2021 del 30/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
La controversia nasce da una lite condominiale promossa da due condomini contro il condominio e altri partecipanti, con domande di rimborso di spese asseritamente eccedenti il dovuto per manutenzione, illuminazione e pulizia delle scale e per il portierato, di revisione delle tabelle millesimali per errori e mutamenti intervenuti nel tempo, di divieto di parcheggio nei cortili destinati al solo transito e di ordine di esecuzione di ulteriori lavori. Il tribunale aveva in parte accolto la domanda solo quanto alla determinazione dei valori millesimali, rigettando il resto. In appello, la corte ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i condomini partecipanti al primo grado; tuttavia ha poi dichiarato inammissibile l’appello perché l’integrazione non era stata completata nel termine perentorio ex art. 331 c.p.c., ritenendo necessaria la notifica anche agli altri eredi della condomina deceduta in corso di primo grado e considerandola nulla anche quanto a una notificazione effettuata al portiere. Il ricorrente per cassazione ha dedotto tre motivi: 1) violazione degli artt. 331, 110 e 291 c.p.c., sostenendo che, una volta tempestivamente avviata la notifica e appreso solo dalla relata il decesso di una destinataria, avrebbe dovuto concedersi un nuovo termine per integrare il contraddittorio anziché dichiarare l’inammissibilità; 2) violazione dell’art. 110 c.p.c., assumendo che, poiché le quote ereditarie erano state trasferite prima della sentenza di primo grado a uno solo degli eredi e alla moglie, solo costoro sarebbero stati legittimati passivi; 3) violazione dell’art. 139 c.p.c., contestando la nullità della notifica eseguita a una condomina mediante consegna al portiere senza la raccomandata prevista per il caso di consegna al portiere quale ausiliario della notifica.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati il primo e il secondo motivo: in caso di morte di una parte nel corso del giudizio di primo grado, gli eredi subentrano in una situazione di litisconsorzio necessario processuale e, in appello, l’impugnazione proposta solo verso alcuni di essi impone l’integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c.; il termine assegnato si interrompe e decorre nuovamente solo se nel corso della notifica si scopre il decesso del destinatario, ma nel caso concreto il nuovo termine non è stato utilmente adempiuto nei confronti di tutti gli eredi e non è stata chiesta rimessione in termini per ragioni eccezionali. È stato inoltre escluso che la circostanza del trasferimento delle quote ereditarie prima dell’appello escludesse l’obbligo di evocare tutti gli eredi, poiché la regola opera per ragioni processuali indipendentemente dalla scissione o meno del rapporto sostanziale. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza di appello, che aveva dichiarato inammissibile l’appello per mancata integrale integrazione del contraddittorio, è stata quindi confermata. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
In caso di cause inscindibili o litisconsorzio necessario processuale in appello, il giudice deve ordinare l’integrazione del contraddittorio; il termine assegnato è perentorio e va rispettato integralmente, salvo i rimedi processuali previsti in caso di evento sopravvenuto che renda impossibile la notifica.
La morte di una parte nel corso del primo grado determina la prosecuzione del processo nei confronti di tutti i successori a titolo universale, che assumono la posizione processuale del de cuius, a prescindere dalla natura del rapporto sostanziale.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la possibilità di rinnovazione della notificazione/integrazione, ma la Corte non ne ha tratto un diverso esito.
L’omessa spedizione della raccomandata prevista quando la notificazione avvenga tramite portiere integra un vizio della notificazione e non una mera irregolarità; la Corte d’appello aveva ritenuto la notifica nulla.
È richiamato come fondamento del giusto processo e della regolare costituzione del contraddittorio, prevalente di regola sulla sola esigenza di speditezza.
Se, durante l’esecuzione della notificazione dell’atto di integrazione, emerge il decesso del destinatario, il termine assegnato si interrompe e ne decorre uno nuovo di durata pari a quello iniziale.
È indicato come possibile rimedio solo in presenza di ragioni eccezionali che rendano insufficiente il nuovo termine, da provarsi dalla parte.
È richiamato ratione temporis come norma applicabile alla rimessione in termini, ma non è stata chiesta né concessa nel caso concreto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.
Massime di principio
- Quando la parte originaria muore nel corso del giudizio di primo grado, la legittimazione processuale si trasmette a tutti gli eredi e in appello si configura un litisconsorzio necessario processuale, che impone la notifica dell’impugnazione a tutti i successori a titolo universale.
- Se l’impugnazione non è notificata a tutti i litisconsorti necessari, il giudice d’appello deve ordinare l’integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c.; la declaratoria immediata di inammissibilità è corretta solo nei limiti in cui l’ordine non sia stato integralmente e tempestivamente adempiuto.
- Il termine assegnato per l’integrazione del contraddittorio ha natura perentoria, ma se nel corso della notificazione emerge un evento sopravvenuto e non conosciuto dalla parte, come il decesso del destinatario, il termine si interrompe e ne decorre uno nuovo di pari durata, ferma la necessità di attivarsi senza indugio.
- La mera circolazione delle quote o della proprietà tra alcuni eredi prima dell’appello non elimina, di per sé, la necessità di evocare in giudizio tutti gli eredi della parte deceduta, quando la successione processuale rileva per ragioni di ordine processuale.
- Nel giudizio di cassazione, se il ricorso è manifestamente infondato, la Corte può decidere senza disporre l’integrazione del contraddittorio verso eventuali litisconsorti necessari non evocati, per evitare attività processuali inutili.
- La notificazione eseguita al portiere richiede il rispetto rigoroso delle formalità previste dall’art. 139 c.p.c.; l’omissione della raccomandata prevista dalla norma integra un vizio di nullità della notificazione.
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