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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24144/2022 del 23/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di riesame per omessa o apodittica motivazione in relazione alle esigenze cautelari e alla presunta inadeguatezza della custodia in carcere rispetto a misure meno afflittive (in particolare arresti domiciliari con controllo elettronico ai sensi dell'art. 275‑bis c.p.p.). Il ricorrente contestava che il Tribunale non avesse adeguatamente motivato la sussistenza delle esigenze cautelari e la proporzionalità della misura cautelare, richiamando la tecnica della redazione della rubrica e deducendo valutazioni meramente ipotetiche

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile (anche per manifesta infondatezza). Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse fornito motivazione congrua e non manifestamente illogica sulle esigenze cautelari, fondandosi sulla gravità e recente commessazione del fatto (13 gennaio 2022), sulla quantità consistente di stupefacente detenuto (circa 7 kg di cocaina, pari a 26.000 dosi), sulle modalità di occultamento (vano nel bagagliaio e cruscotto) e sulle precedenti condanne non specifiche ma indicative di una personalità eclettica contraria alla legge. Ha inoltre spiegato perché gli arresti domiciliari, anche con controllo elettronico, risultassero inidonei a prevenire il rischio di reiterazione o di mantenimento dell'attività di approvvigionamento e cessione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.). Si è disposta la trasmissione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att./coord./trans. c.p.p.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma sostanziale che disciplina le condotte di detenzione e traffico di stupefacenti; i fatti contestati (detenzione di circa 7 kg di cocaina) sono stati inquadrati alla luce di questa disposizione

  • codice di procedura penale

    Definisce il requisito dei gravi indizi di colpevolezza; la Corte valuta che il tribunale del riesame abbia adeguatamente motivato la gravità del quadro indiziario

  • codice di procedura penale

    Indica le esigenze cautelari (inquinamento probatorio, pericolo di fuga, reiterazione del reato); il giudice di merito ha ritenuto sussistenti esigenze, specificandone le ragioni

  • codice di procedura penale

    Riferimento agli strumenti elettronici di controllo come misura alternativa; il ricorrente invocava tale soluzione ma il giudice ha motivato l'inidoneità degli arresti domiciliari anche con controllo elettronico

  • codice di procedura penale

    Elenca i requisiti formali dell'ordinanza cautelare che il riesame deve controllare; la motivazione del tribunale del riesame è stata ritenuta conforme a tali requisiti

  • codice di procedura penale

    Modulo di motivazione cui il Tribunale del riesame, per strutturare la propria decisione, deve ispirarsi con gli adattamenti necessari per le pronunce cautelari basate su indizi

  • disposizioni attuative del codice di procedura penale

    art. 173, comma 1, disp. att.

    Limita la motivazione della sentenza di cassazione all'essenziale; il ricorso è stato enunciato nei limiti di tale disposizione

  • codice di procedura penale

    Consente la condanna alle spese processuali e alla cassa delle ammende per ricorso inammissibile; applicata dalla Corte alla luce della colpa nell'impugnazione

  • disposizioni attuative/di coordinamento/transitorie del codice di procedura penale

    art. 94, comma 1‑ter e comma 1‑bis

    Prevedono l'obbligo di trasmettere la decisione al direttore dell'istituto penitenziario per le conseguenti verifiche sulla permanenza della misura detentiva e relativi adempimenti

Massime di principio

  • In cassazione il sindacato sui provvedimenti cautelari è limitato: la Corte verifica soltanto la presenza di motivazione logica e il rispetto delle norme, non può riesaminare i fatti né riformulare la valutazione degli indizi
  • La sussistenza di ingenti quantità di stupefacente e modalità organizzative di occultamento costituiscono elementi forti per ritenere sussistenti i gravi indizi e le esigenze cautelari, giustificando la custodia in carcere
  • L'assenza di precedenti specifici non impedisce di valutare negativamente la personalità dell'indagato se emergono precedenti condanne per altri reati e condotte che denotano propensione a violare la legge
  • Le misure meno afflittive (arresti domiciliari, controllo elettronico) devono essere specificamente ritenute inidonee dal giudice di merito con argomentazioni concrete; mere affermazioni generiche non sono sufficienti
  • Un ricorso per cassazione che si risolve nella proposta di una diversa valutazione degli elementi già esaminati dal giudice di merito è normalmente inammissibile: è necessaria la dimostrazione di mancanze normative o di manifesta illogicità della motivazione
  • Nel decidere sulla proporzionalità della misura cautelare il giudice deve bilanciare gravità dell'indizio, pericolosità e adeguatezza delle misure alternative; deve motivare concretamente ogni passaggio logico che porti a escludere alternative meno afflittive

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