Cassazione Penale, Sentenza n. 24144/2022 del 23/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di riesame per omessa o apodittica motivazione in relazione alle esigenze cautelari e alla presunta inadeguatezza della custodia in carcere rispetto a misure meno afflittive (in particolare arresti domiciliari con controllo elettronico ai sensi dell'art. 275‑bis c.p.p.). Il ricorrente contestava che il Tribunale non avesse adeguatamente motivato la sussistenza delle esigenze cautelari e la proporzionalità della misura cautelare, richiamando la tecnica della redazione della rubrica e deducendo valutazioni meramente ipotetiche
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile (anche per manifesta infondatezza). Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse fornito motivazione congrua e non manifestamente illogica sulle esigenze cautelari, fondandosi sulla gravità e recente commessazione del fatto (13 gennaio 2022), sulla quantità consistente di stupefacente detenuto (circa 7 kg di cocaina, pari a 26.000 dosi), sulle modalità di occultamento (vano nel bagagliaio e cruscotto) e sulle precedenti condanne non specifiche ma indicative di una personalità eclettica contraria alla legge. Ha inoltre spiegato perché gli arresti domiciliari, anche con controllo elettronico, risultassero inidonei a prevenire il rischio di reiterazione o di mantenimento dell'attività di approvvigionamento e cessione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.). Si è disposta la trasmissione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att./coord./trans. c.p.p.
Norme richiamate
Norma sostanziale che disciplina le condotte di detenzione e traffico di stupefacenti; i fatti contestati (detenzione di circa 7 kg di cocaina) sono stati inquadrati alla luce di questa disposizione
Definisce il requisito dei gravi indizi di colpevolezza; la Corte valuta che il tribunale del riesame abbia adeguatamente motivato la gravità del quadro indiziario
Indica le esigenze cautelari (inquinamento probatorio, pericolo di fuga, reiterazione del reato); il giudice di merito ha ritenuto sussistenti esigenze, specificandone le ragioni
Riferimento agli strumenti elettronici di controllo come misura alternativa; il ricorrente invocava tale soluzione ma il giudice ha motivato l'inidoneità degli arresti domiciliari anche con controllo elettronico
Elenca i requisiti formali dell'ordinanza cautelare che il riesame deve controllare; la motivazione del tribunale del riesame è stata ritenuta conforme a tali requisiti
Modulo di motivazione cui il Tribunale del riesame, per strutturare la propria decisione, deve ispirarsi con gli adattamenti necessari per le pronunce cautelari basate su indizi
disposizioni attuative del codice di procedura penale
art. 173, comma 1, disp. att.
Limita la motivazione della sentenza di cassazione all'essenziale; il ricorso è stato enunciato nei limiti di tale disposizione
Consente la condanna alle spese processuali e alla cassa delle ammende per ricorso inammissibile; applicata dalla Corte alla luce della colpa nell'impugnazione
disposizioni attuative/di coordinamento/transitorie del codice di procedura penale
art. 94, comma 1‑ter e comma 1‑bis
Prevedono l'obbligo di trasmettere la decisione al direttore dell'istituto penitenziario per le conseguenti verifiche sulla permanenza della misura detentiva e relativi adempimenti
Massime di principio
- In cassazione il sindacato sui provvedimenti cautelari è limitato: la Corte verifica soltanto la presenza di motivazione logica e il rispetto delle norme, non può riesaminare i fatti né riformulare la valutazione degli indizi
- La sussistenza di ingenti quantità di stupefacente e modalità organizzative di occultamento costituiscono elementi forti per ritenere sussistenti i gravi indizi e le esigenze cautelari, giustificando la custodia in carcere
- L'assenza di precedenti specifici non impedisce di valutare negativamente la personalità dell'indagato se emergono precedenti condanne per altri reati e condotte che denotano propensione a violare la legge
- Le misure meno afflittive (arresti domiciliari, controllo elettronico) devono essere specificamente ritenute inidonee dal giudice di merito con argomentazioni concrete; mere affermazioni generiche non sono sufficienti
- Un ricorso per cassazione che si risolve nella proposta di una diversa valutazione degli elementi già esaminati dal giudice di merito è normalmente inammissibile: è necessaria la dimostrazione di mancanze normative o di manifesta illogicità della motivazione
- Nel decidere sulla proporzionalità della misura cautelare il giudice deve bilanciare gravità dell'indizio, pericolosità e adeguatezza delle misure alternative; deve motivare concretamente ogni passaggio logico che porti a escludere alternative meno afflittive
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