Sentenza n. 148/2026 - Catania, Sezione 4
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 2972 del Tribunale di Catania sezione lavoro, emessa in data 03.07.2023 nel procedimento iscritto al n. 9513/2022 RG, con la quale, in accoglimento del ricorso proposto da Valastro Giovanna, è stato dichiarato il diritto della stessa di fruire della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, prevista dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21 e 2021/22, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione alla parte ricorrente della carta elettronica predetta per un valore complessivo di € 2.500,00 oltre accessori nella misura di cui all’art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n.412, richiamato dall’art. 22 legge n. 724/1994.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania, sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per un valore complessivo di € 2.500,00
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Catania, sezione lavoro, n. 2972 del 3 luglio 2023, con la quale era stato dichiarato il suo diritto a fruire della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21 e 2021/22, con condanna del Ministero all'attribuzione della carta per il valore complessivo di € 2.500,00, oltre accessori. Dopo il passaggio in decisione, il TAR ha rilevato che nel fascicolo era stata depositata la PEC relativa alla notificazione di una sentenza riguardante una persona diversa dalla ricorrente. Con ordinanza n. 3168 del 7 novembre 2025, il Collegio ha assegnato alle parti un termine per memorie ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a. La ricorrente ha dichiarato che il deposito della PEC errata era dipeso da un mero errore materiale e ha sostenuto che la sentenza azionata era stata comunque ritualmente notificata. Il Ministero si è costituito in giudizio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha affermato che, ai sensi dell'art. 14 d.l. n. 669/1996, per poter promuovere un'azione esecutiva nei confronti di una pubblica amministrazione, e quindi anche un giudizio di ottemperanza, è necessario che siano decorsi 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione. La notificazione del titolo costituisce una condizione di ammissibilità del ricorso per ottemperanza. Nel caso concreto, la ricorrente non ha dimostrato la notificazione al Ministero della sentenza posta a fondamento dell'ottemperanza, avendo depositato la prova della notificazione di un diverso titolo relativo ad altra persona. L'ordinanza istruttoria aveva autorizzato esclusivamente il deposito di memorie e non consentiva la produzione di nuovi documenti; pertanto, l'errore materiale non poteva essere sanato mediante la memoria. In assenza della notificazione del titolo esecutivo, non poteva ritenersi decorso il termine dilatorio di 120 giorni, prima della cui scadenza non è consentito agire in executivis per il pagamento di somme di denaro. Le spese sono state compensate in ragione della natura formale della pronuncia.
Norme richiamate
al fine di poter procedere ad un'azione esecutiva nei confronti di un'Amministrazione ... è necessario che sia decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del relativo titolo esecutivo alla stessa Amministrazione
La notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni costituiscono condizioni per promuovere l'azione esecutiva e il giudizio di ottemperanza diretto al pagamento di somme di denaro.
esclusivamente il deposito di memorie
Quando il giudice rileva d'ufficio una questione e assegna un termine ai sensi della norma, l'autorizzazione al deposito di memorie non consente, nel caso concreto, la produzione di nuovi documenti per sanare la carenza probatoria rilevata.
art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
È la base normativa del diritto sostanziale riconosciuto nel titolo giudiziale posto a fondamento del ricorso per ottemperanza; la sentenza non ne esamina ulteriormente la portata.
art. 16, comma 6, legge 30 dicembre 1991, n. 412
È richiamato dal titolo esecutivo per la determinazione degli accessori dovuti sulle somme riconosciute alla docente.
È richiamato dal titolo esecutivo in relazione agli accessori sulle somme dovute.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso contro una pubblica amministrazione per il pagamento di somme di denaro, la notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione costituisce condizione di ammissibilità del ricorso, insieme al decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996.
- La prova della notificazione deve riferirsi esattamente al titolo esecutivo azionato e alla parte interessata; il deposito della prova relativa a una diversa sentenza o a un diverso beneficiario non dimostra l'adempimento della condizione di ammissibilità.
- In mancanza della notificazione del titolo esecutivo, non può ritenersi iniziato il termine di 120 giorni e il ricorso per ottemperanza non è ammissibile, perché l'azione esecutiva non può essere promossa prima del suo decorso.
- Quando il giudice assegna alle parti un termine ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a. autorizzando il deposito di memorie, tale autorizzazione non consente, nel caso esaminato, di sostituire o integrare con nuovi documenti la prova della notificazione del titolo esecutivo.
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