Cassazione Penale, Sentenza n. 44649/2022 del 23/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato il provvedimento del G.I.P. relativo alla custodia cautelare per il reato di estorsione continuata, commessa in concorso il 10/4/2021 a Pozzuoli, aggravata anche per metodo e finalità di agevolazione mafiosa. Il ricorso denunciava: 1) insufficiente gravità indiziaria basata su dichiarazioni di un collaboratore di giustizia (Francesco Loffredo) non riscontrate e contraddette dalla vittima; 2) mancata e insufficiente motivazione circa la sussistenza dell'aggravante mafiosa (sia per il metodo sia per le finalità); 3) (proposto da un solo difensore) carenza di esigenze cautelari che giustifichino la custodia carceraria, invocando la presunzione di adeguatezza dell'art.275, comma 3, c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia fornito motivazione adeguata e congrua sulla gravità indiziaria, valutando positivamente l'affidabilità del collaboratore Loffredo in combinazione con elementi oggettivi di riscontro (osservazioni della polizia giudiziaria, riprese video, geolocalizzazione, sequestro del denaro consegnato). Ha confermato la sussistenza dell'aggravante "ad effetto speciale" collegata al metodo mafioso, ritenuta di natura oggettiva e applicabile quando le modalità e il contesto inducano nella vittima una condizione di assoggettamento tipica della criminalità mafiosa, anche senza provare l'effettiva appartenenza a un'organizzazione mafiosa. Ha altresì ritenuto adeguata la misura cautelare in carcere alla luce della presunzione di adeguatezza di cui all'art.275, comma 3, c.p.p., non vinta da elementi seri che ne dimostrassero la sproporzione. Per questi motivi il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali; inoltre la sentenza va comunicata al detenuto ai sensi dell'art.94 disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione alla sintetica esposizione dei motivi di ricorso; utilizzata per la formulazione del ricorso in cassazione.
art. 606, comma 1, lett. b), c) e e), cod. proc. pen.
Richiamata come parametro delle censure di legittimità (violazione di legge e vizio di motivazione) mosse in cassazione; la Corte ha ritenuto le censure infondate perché attengono a valutazioni di merito e la motivazione del giudice di merito è risultata adeguata.
Norma sostanziale relativa all'aggravante "mafiosa"; la Corte ha interpretato l'aggravante come suscettibile di applicazione anche quando il metodo e il contesto evocano la minaccia mafiosa producendo nella vittima un particolare stato di soggezione, senza che sia necessaria la prova di un'effettiva appartenenza a un'organizzazione mafiosa.
Richiamato in dottrina dalla Corte per spiegare la natura oggettiva della circostanza aggravante legata al "metodo"; evidenzia la riserva di codice e la funzione sanzionatoria dell'aggravante quando il metodo crea una condizione di assoggettamento specifica.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Interpretata come presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e presunzione sub-assoluta di adeguatezza della custodia carceraria: la misura è adeguata salvo che siano allegati e provati elementi seri che dimostrino la sproporzione del carcere.
Richiamato come criterio di valutazione della gravità indiziaria nella fase cautelare; la Corte ha ritenuto che tutti gli elementi richiesti dalla legge per affermare la sussistenza del reato fossero presenti secondo la regola di valutazione cautelare.
Norma applicata per la condanna alle spese processuali che consegue al rigetto del ricorso.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per gli obblighi di comunicazione della sentenza al ricorrente detenuto tramite il direttore dell'istituto penitenziario.
Massime di principio
- In sede cautelare la gravità indiziaria può essere valutata complessivamente anche sulla base di dichiarazioni di collaboratori di giustizia se corroborate da elementi oggettivi (video, geolocalizzazioni, sequestro di denaro, osservazioni di polizia).
- L'aggravante "mafiosa" collegata al metodo ha natura prevalentemente oggettiva: non è necessaria la prova formale dell'esistenza di un'organizzazione mafiosa se le modalità e il contesto inducono nella vittima una condizione di assoggettamento tipica della criminalità mafiosa.
- La presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere (art.275, comma 3, c.p.p.) è forte ma rebuttabile: per superarla è necessario allegare e provare elementi seri e specifici che dimostrino la sproporzione o inefficacia del presidio carcerario.
- Argomenti generici o riproposizioni di censure già valutate dai giudici di merito, senza nuovi elementi concreti, difficilmente ottengono accoglimento in sede di legittimità.
- La motivazione del giudice di merito e del riesame, se congruente e omogenea, vengono considerate come un corpo argomentativo unico dalla Cassazione; pertanto, per ottenere successo è necessario evidenziare vizi specifici e non meri dissensi sulla valutazione del fatto.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 23 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 44450/2022 del 23/11/2022
- Sentenza penale · 23 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 44451/2022 del 23/11/2022
- Sentenza penale · 23 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 44454/2022 del 23/11/2022
- Sentenza penale · 23 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 44455/2022 del 23/11/2022
- Sentenza penale · 23 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 44456/2022 del 23/11/2022
- Sentenza penale · 23 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 44458/2022 del 23/11/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →