Cassazione Civile, Ordinanza n. 23845/2022 del 01/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (avvocato)
La controversia
Il difensore di un imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato aveva proposto opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi professionali emesso per l’attività svolta nel procedimento penale. Il Tribunale di Messina, accogliendo l’opposizione, rideterminava in aumento i compensi spettanti, ma ometteva di provvedere sulle spese del giudizio di opposizione, nonostante la domanda fosse stata formulata nell’atto introduttivo e ribadita con nota spese. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione il difensore denunciava violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che, a fronte dell’accoglimento integrale della domanda, il giudice avrebbe dovuto pronunciarsi anche sulla rifusione delle spese del giudizio di opposizione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che il difensore che propone opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi in materia di patrocinio a spese dello Stato agisce per la tutela di un proprio diritto soggettivo patrimoniale e che, in caso di accoglimento dell’opposizione, il regolamento delle spese processuali resta disciplinato dagli artt. 91 e 92 c.p.c., salvo che ricorrano ragioni di compensazione. Poiché il Tribunale non aveva provveduto affatto sulle spese, l’ordinanza è stata cassata con rinvio al Tribunale di Messina in persona di altro magistrato, cui è stato demandato anche il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
le spese seguono la soccombenza anche nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione, se l’opposizione è accolta e non vi sono ragioni di compensazione
la compensazione delle spese è possibile solo se sussistono le condizioni previste dalla norma
il giudice deve pronunciarsi su tutte le domande ed eccezioni ritualmente proposte, compresa la domanda sulle spese
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
vizi denunciati in cassazione per violazione di legge e omesso esame/omessa pronuncia, come dedotti dal ricorrente
artt. 84 e 170 d.P.R. n. 115 del 2002
il difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato che propone opposizione al decreto di pagamento agisce in forza di autonoma legittimazione a tutela di un proprio diritto soggettivo patrimoniale
Massime di principio
- Il difensore che propone opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi nel patrocinio a spese dello Stato agisce in nome proprio, a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale autonomo.
- Quando l’opposizione al decreto di liquidazione viene accolta, il giudice deve regolare anche le spese del relativo giudizio applicando gli artt. 91 e 92 c.p.c., salvo motivata compensazione.
- L’omessa pronuncia sulle spese del giudizio di opposizione integra un errore denunciabile in cassazione e comporta la cassazione con rinvio della decisione impugnata.
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