Cassazione Penale, Sentenza n. 5257/2025 del 10/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Torino che aveva parzialmente confermato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di Giuseppe Pasqua per partecipazione apicale ad associazione mafiosa di tipo 'ndrangheta e per due estorsioni. Il ricorso articolava otto motivi: 1) censura sulla valutazione delle intercettazioni e sul collegamento con le 'ndrine Nirta e Pelle (contestando che si tratti di millanteria e sottolineando l'assenza di precedenti delle persone nominate); 2) mancato numero minimo di associati ai fini dell'art. 416-bis; 3) assenza della forza intimidatrice propria del vincolo mafioso; 4) carenza di elementi sul programma criminoso e sulla divisione dei ruoli; 5) criticità nell'attendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia; 6) mancanza di prove sul ruolo dirigente/apicale attribuito al ricorrente; 7) inesistenza degli estremi delle estorsioni contestate (mancanza del danno patrimoniale e del dolo specifico); 8) illegittimità della custodia cautelare per l'età ultraottantenne del ricorrente (art. 275 c.p.p.), mancando esigenze cautelari di eccezionale gravità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e ne ha disposto il rigetto. Ha confermato che il sindacato di legittimità sulle misure cautelari è limitato: non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione dei fatti e dell'attendibilità delle fonti salvo manifesta illogicità. Ha ritenuto non manifestamente illogica la valutazione del Tribunale del riesame circa il collegamento della locale di Brandizzo con le 'ndrine Nirta e Pelle sulla base delle intercettazioni, delle segnalazioni e delle coerenze con altri elementi probatori; ha accolto la ricostruzione della sussistenza del numero e della consistenza dell'organizzazione e della forza intimidatrice intrinseca (anche in assenza di atti eclatanti), nonché l'esistenza di un programma volto al controllo di settori economici e del ruolo apicale del Pasqua. Ha altresì ritenuto fondate le conclusioni sulla rilevanza penale delle condotte estorsive (danno consistente nella perdita di una concreta possibilità economica e imposizione di condizioni) e ha ritenuto giustificata la custodia cautelare anche per l'ultraottantenne in presenza di esigenze cautelari di eccezionale gravità poste dal ruolo apicale e dal pericolo di recidiva e di inquinamento probatorio.
Norme richiamate
La Corte conferma che la partecipazione ad associazione mafiosa si realizza anche con la sola affiliazione e la 'messa a disposizione' e che una 'locale' delocalizzata può avere forza intimidatrice intrinseca attraverso il collegamento con la casa-madre, anche in assenza di evidenti atti eclatanti.
Riferimento al criterio dei 'gravi indizi di colpevolezza' per le misure cautelari: il controllo in sede di legittimità verifica la presenza di gravi indizi nei limiti della devoluzione e della logicità della motivazione.
Disciplina delle esigenze cautelari; la Corte ha verificato che il Tribunale ha adeguatamente motivato l'esistenza di esigenze cautelari rilevanti (pericolo di recidiva e di inquinamento probatorio).
art. 275, commi 3 e 4 c.p.p.
L'art. 275 comma 4 richiede esigenze cautelari di eccezionale rilevanza per mantenere la custodia degli ultrasettantenni/ultraottantenni: la Corte ha ritenuto che tali esigenze sussistessero data la caratura criminale, il ruolo apicale e il pericolo di inquinamento e recidiva.
Richiamato implicitamente per delimitare le categorie di vizio censurabili in cassazione (vizi di motivazione e violazioni di norme di legge) e per escludere il sindacato sul merito dei fatti già valutati dal giudice di merito.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari non consente una nuova valutazione del merito dei fatti o dell'attendibilità delle prove: il sindacato è limitato al controllo della congruenza, della logicità e del rispetto delle norme.
- Per l'art. 416-bis, l'affiliazione e la 'messa a disposizione' sono elementi idonei a integrare il reato; una 'locale' può avere forza intimidatrice intrinseca per il collegamento con la casa-madre anche senza atti violenti eclatanti.
- La forza intimidatrice può desumersi anche da comportamenti non violenti che dimostrino capacità di egemonizzazione economica e di condizionamento del tessuto sociale (p. es. imposizione di condizioni su appalti, dilazioni, esclusione di concorrenti).
- Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e le intercettazioni sono valutate nel loro complesso dal giudice di merito; la Corte di Cassazione interviene solo se la motivazione è manifesta illogica o contraddittoria.
- In caso di indagato ultraottantenne, la custodia cautelare può essere mantenuta solo se vi sono esigenze cautelari di eccezionale gravità (es. ruolo apicale, pericolo concreto di recidiva o di inquinamento probatorio), e ciò deve essere motivato in modo adeguato.
- L'estorsione rileva anche quando il danno assume la forma di perdita o limitazione di una concreta possibilità economica o di strumenti di tutela (es. rinuncia a vie legali, imposizione di termini di pagamento), non soltanto di una immediata diminuzione patrimoniale.
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