Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18877/2023 del 05/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello che confermava la loro condanna per il reato di cui all'art. 624-bis c.p., deducendo la nullità del giudizio di secondo grado per violazione delle norme sul deposito delle conclusioni: sostenevano che le conclusioni del Procuratore generale erano state depositate solo quattro giorni prima dell'udienza, impedendo al difensore di replicare entro il termine di cinque giorni previsto dalla normativa emergenziale (art. 13 D.L. n.137/2020 e art. 178 c.p.p.), e quindi lamentavano la nullità della sentenza per mancata possibilità di contraddittorio

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per tardività nell'eccezione di nullità. Ha ritenuto che, nel giudizio cartolare d'appello celebrato con le norme emergenziali e con trasmissione telematica, la parte che riceve le conclusioni tardive del Procuratore generale è da considerarsi "presente" ai sensi dell'art. 182 c.p.p. e doveva tempestivamente eccepire la nullità e chiedere il rinvio per essere rimessa in termini; non avendolo fatto, è decaduta dal potere di sollevare l'eccezione. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a versare la somma di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.)

Norme richiamate

  • art. 624-bis cod. pen.

    Indica il reato per cui gli imputati erano stati condannati dalla Corte d'appello; la sentenza impugnata confermava la condanna per tale fattispecie

  • art. 13 decreto-legge n. 137 del 2020

    Norma emergenziale richiamata in relazione alle modalità e ai termini del giudizio cartolare telematico; utilizzata per contestualizzare i termini di deposito delle conclusioni nel periodo pandemico

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Richiamato in collegamento alle regole sul deposito delle conclusioni; nel caso è stato richiamato come parametro di corretto esercizio del contraddittorio nelle forme emergenziali

  • art. 182 cod. proc. pen.

    Interpretato nella sentenza nel senso che, quando le conclusioni del Procuratore generale sono trasmesse telematicamente alla difesa, la parte deve ritenersi "presente" e quindi è onerata di eccepire tempestivamente eventuali nullità o di chiedere il rinvio; la mancata immediata eccezione comporta la decadenza dal relativo vizio

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Fondamento giuridico per la condanna alle spese processuali e per l'irrogazione di una somma a favore della cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile

  • Giurisprudenza richiamata (Sez. 4, n. 21066 del 05/05/2022, Rv. 283316)

    Precedente che conferma il principio secondo cui, nel giudizio cartolare telematico, la trasmissione delle conclusioni al difensore comporta la presenza della parte e l'obbligo di tempestiva eccezione per evitare la decadenza

Massime di principio

  • Nel giudizio d'appello cartolare svolto con modalità telematiche (normativa emergenziale), la trasmissione telematica delle conclusioni al difensore fa ritenere la parte "presente": la difesa deve eccepire immediatamente eventuali irregolarità o chiedere il rinvio per preservare il diritto di replica
  • La mancata tempestiva eccezione o la mancata richiesta di rinvio configura decadenza dall'eccezione e rende inammissibile il successivo gravame basato sulla stessa nullità
  • Se si riceve comunicazione tardiva delle conclusioni avversarie, la difesa deve documentare immediatamente l'avvenuta ricezione e chiedere formalmente il rinvio dell'udienza per potersi conformare ai termini di replica; ciò è la misura pratica per preservare i rimedi di impugnazione
  • La Corte di Cassazione può condannare il ricorrente alle spese e a sanzioni a favore della cassa delle ammende quando il ricorso è dichiarato inammissibile per vizio procedurale dovuto a tardività nell'eccezione
  • È utile, in procedimenti telematici, conservare prova della data e dell'ora di ricezione degli atti (depositi telematici, PEC, notifiche) per poter documentare tempestività o giustificare richieste di rinvio

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.