Cassazione Civile, Ordinanza n. 29942/2021 del 25/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 2806/01/2019 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 9 maggio 2019. L'Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. Nel procedimento di legittimità è emerso, però, che il ricorso non risultava depositato presso la cancelleria della Corte, come attestato da certificato negativo. La questione trattata dalla Corte non riguarda il merito della controversia tributaria, ma la procedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 369 c.p.c., in relazione alla mancata produzione/difetto di deposito del ricorso stesso, nonostante la sua notificazione alla controparte e la costituzione di questa con controricorso.
La decisione
La Corte ha rilevato d'ufficio l'improcedibilità del ricorso per cassazione per mancato deposito del ricorso nei termini previsti dall'art. 369 c.p.c., pur essendo stata l'esistenza dell'impugnazione portata a conoscenza della Corte dalla resistente mediante controricorso. Ha quindi dichiarato improcedibile il ricorso, ha compensato integralmente le spese di giudizio perché la causa è stata definita per rilievo officioso dell'improcedibilità e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, se dovuto.
Norme richiamate
Il mancato deposito del ricorso per cassazione nei termini comporta improcedibilità rilevabile anche d'ufficio dalla Corte, purché l'esistenza del ricorso risulti comunque dalla costituzione della controparte con controricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di declaratoria di improcedibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
L'ulteriore importo richiesto in conseguenza dell'esito processuale è parametrato a quello dovuto per il ricorso principale.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il deposito del ricorso entro il termine e nelle forme previste dall'art. 369 c.p.c. costituisce un onere processuale essenziale la cui omissione determina improcedibilità del ricorso.
- L'improcedibilità del ricorso per cassazione può essere rilevata d'ufficio dalla Corte anche quando la parte intimata abbia depositato controricorso, poiché tale atto rende comunque nota l'esistenza dell'impugnazione.
- Quando la causa è definita con declaratoria di improcedibilità rilevata d'ufficio, è possibile disporre la compensazione delle spese di lite.
- La declaratoria di improcedibilità del ricorso può determinare, ove ne ricorrano i presupposti, l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa speciale.
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