Cassazione Civile, Ordinanza n. 30230/2021 del 27/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La curatela di una società in liquidazione ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della CTR che aveva respinto l'appello avverso il rigetto del ricorso contro un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2009, relativo a Ires, Irap e Iva. L'accertamento contestava il disconoscimento di costi ritenuti indeducibili perché riferiti a operazioni asseritamente inesistenti e l'omessa effettuazione di ritenute alla fonte su somme corrisposte "fuori busta" a dipendenti e collaboratori. Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato, ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per motivazione omessa o meramente apparente; tale censura è stata ritenuta fondata, con assorbimento degli altri motivi.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo la motivazione della sentenza impugnata sostanzialmente inesistente perché resa in modo per relationem non adeguatamente ancorato ai motivi di appello e agli atti richiamati, genericamente menzionati e in parte criptici o incomprensibili. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Liguria in diversa composizione, che dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Gli ulteriori motivi sono rimasti assorbiti.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
La nullità della sentenza è denunciabile quando la motivazione manchi in modo assoluto o sia solo apparente, integrando una violazione del requisito costituzionale della motivazione.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma del 2012 il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale; è censurabile solo l'anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante.
Richiamato quale criterio ermeneutico per interpretare la riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.
La sentenza è nulla quando manca, sotto il profilo formale e sostanziale, una motivazione idonea a rendere percepibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
Richiamato solo per la disciplina del procedimento in camera di consiglio non partecipata.
Massime di principio
- La motivazione della sentenza è solo apparentemente esistente quando il giudice si limiti a un richiamo generico ad atti o a pronunce pregresse, senza dar conto delle ragioni della decisione in rapporto ai motivi di impugnazione.
- La motivazione per relationem è legittima solo se il giudice del gravame indica, anche sinteticamente, le ragioni della conferma o l'identità delle questioni già decise in primo grado, in modo che la lettura coordinata delle due sentenze consenta di ricostruire un percorso argomentativo completo e coerente.
- È nulla la sentenza che si limiti ad aderire acriticamente alla decisione di primo grado, senza una effettiva valutazione dei motivi di appello e senza correlare in modo specifico gli atti richiamati ai punti decisivi della controversia.
- L'anomalia motivazionale rilevante in cassazione si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o nella motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile; non è invece denunciabile il semplice difetto di sufficienza della motivazione.
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