Cassazione Penale, Ordinanza n. 15776/2026 del 30/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di tentata estorsione. Con il primo e il secondo motivo ha dedotto vizio di motivazione e violazione di legge, sostenendo che la prova era stata travisata, in particolare con riferimento alle dichiarazioni della persona offesa, e ha chiesto la riqualificazione del fatto nella fattispecie di cui all'art. 393 c.p. (esercizio arbitrario delle proprie ragioni). Sempre nel primo motivo ha inoltre censurato il diniego delle pene sostitutive della pena detentiva. Con il terzo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto non specifici e solo apparenti i primi due motivi, perché sostanzialmente riproduttivi di doglianze già esaminate e respinte in appello, e comunque diretti a ottenere una nuova valutazione del fatto e della prova, preclusa in sede di legittimità. Ha considerato infondata la censura sulle pene sostitutive, rilevando che la Corte territoriale aveva motivato il diniego in base ai precedenti penali dell'imputato, con valutazione prognostica negativa. Ha infine ritenuto non deducibile il motivo sulla particolare tenuità del fatto, perché non risulta specificamente proposto in appello nei termini richiesti dall'art. 606, comma 3, c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Le regole di valutazione previste da tale disposizione non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, che possono da sole fondare l'affermazione di responsabilità se il giudice ne verifica credibilità soggettiva e attendibilità intrinseca ed estrinseca con motivazione adeguata.
Norma invocata dal ricorrente per la riqualificazione del fatto in esercizio arbitrario delle proprie ragioni, ma la censura è stata ritenuta non specifica e comunque inammissibile in cassazione perché diretta a una diversa ricostruzione del fatto.
La doglianza sulla causa di non punibilità è stata ritenuta non deducibile in cassazione perché non previamente proposta come motivo di appello nei termini richiesti.
La censura non proposta specificamente in appello non può essere dedotta in cassazione a pena di inammissibilità.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto invocata dal ricorrente e negata in rito per preclusione processuale.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono deducibili motivi di ricorso meramente riproduttivi di censure già formulate in appello e disattese dalla sentenza impugnata, quando non contengano una critica argomentata e specifica della motivazione di merito.
- La deduzione del travisamento della prova non può trasformarsi in una richiesta di nuova valutazione del compendio probatorio: la Corte di cassazione non è giudice del fatto e non può sostituire la propria lettura a quella del giudice di merito.
- Le dichiarazioni della persona offesa possono essere poste da sole a fondamento della condanna, purché il giudice dia conto della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità del racconto sul piano intrinseco ed estrinseco.
- Il diniego delle pene sostitutive della pena detentiva breve può essere motivato anche valorizzando i precedenti penali dell'imputato, se da essi emergono elementi negativi concreti sulla prognosi di rieducazione, sul rischio di recidiva e sull'osservanza delle prescrizioni.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è deducibile per la prima volta in cassazione se non è stata specificamente devoluta al giudice di appello secondo le forme prescritte dal codice di rito.
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