Cassazione Penale, Sentenza n. 30044/2025 del 01/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la qualificazione giuridica dei fatti (contestata applicazione dell'art. 419 c.p. — devastazione e saccheggio — invece dei più lievi reati di danneggiamento aggravato o resistenza a pubblico ufficiale), la ritenuta responsabilità in concorso anche per chi non ha compiuto materialmente atti di danneggiamento, presunte nullità o vizi processuali (notifica del decreto di citazione per l'appello, mancato rispetto del termine a comparire, omissione di statuizioni nel dispositivo), la mancata concessione della circostanza attenuante della suggestione della folla e la valutazione comparativa tra aggravanti e attenuanti ai fini della determinazione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi come manifestamente infondati. Ha confermato che il reato contestato va qualificato come devastazione e saccheggio ex art. 419 c.p. alla luce della diffusione, dell'indiscriminatezza e della gravità degli atti commessi (ingresso in massa, danneggiamenti diffusi, aggressione alle forze dell'ordine con 30 agenti feriti, inagibilità della struttura e sospensione della partita). Ha ritenuto legittima l'attribuzione di concorso anche a chi non ha materialmente danneggiato ma ha partecipato consapevolmente ai disordini. Ha dichiarato infondate le censure di nullità processuali (notifica al difensore di fiducia sanata dalla presenza del difensore; termine a comparire di 20 giorni applicabile ratione temporis) e ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito circa il diniego dell'attenuante per suggestione della folla e la comparazione aggravanti/attenuanti. Conseguenze: inammissibilità dei ricorsi; condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali; pagamento di €3.000,00 in favore della cassa delle ammende; condanna in solido di Lippiello, Marigliano, Mauro e Treglia alla rifusione, nei confronti delle parti civili indicate, di €5.000,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 419 cod. pen. (devastazione e saccheggio)
La Corte ha ritenuto applicabile questa fattispecie perché i fatti presentavano carattere complessivo, indiscriminato, vasto e profondo, idoneo a ledere l'ordine pubblico (danneggiamenti diffusi, aggressione alle forze dell'ordine, inagibilità della struttura e sospensione della partita).
art. 635 cod. pen. (danneggiamento)
I ricorrenti chiedevano la riclassificazione come danneggiamento; la Corte ha affermato che, data la portata e le conseguenze degli eventi, la fattispecie più grave (art. 419) era corretta.
art. 110 cod. pen. (concorso di persone nel reato)
La Corte ha confermato che non è necessario che ciascun concorrente compia materialmente atti di danneggiamento: è sufficiente la partecipazione consapevole ai disordini per integrare il concorso nel reato di devastazione.
art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. (notifica al difensore)
La notifica del decreto di citazione all'avvocato di fiducia, benché irrituale rispetto al domicilio eletto, è stata considerata idonea a garantire conoscenza dell'atto e quindi non ha determinato nullità insanabile, specie dato che il difensore partecipò e non fu dedotto il vizio in sede di merito.
art. 179 e art. 182 cod. proc. pen. (nullità delle notificazioni)
La Corte richiamata la distinzione tra nullità assolute e nullità a regime intermedio delle notificazioni e l'onere di dedurle tempestivamente: la notifica al difensore è di norma nullità a regime intermedio salvo che sia inidonea a garantire la conoscenza.
art. 601, comma 3, cod. proc. pen. e d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
La Corte ha applicato il termine a comparire di 20 giorni, rilevando che la disposizione che innalza a 40 giorni è applicabile solo agli atti introdotti dal 10/07/2024 in poi; pertanto per gli atti anteriori rimaneva il termine più corto.
legge 5 dicembre 2005, n. 251 (modifiche prescrizionali)
La Corte ha valutato la prescrizione con le nuove regole più favorevoli e tenuto conto della sospensione dei termini per 865 giorni in primo grado, con esito di non maturazione della prescrizione alla data della sentenza impugnata.
art. 69 cod. pen. (comparazione aggravanti/attenuanti)
La valutazione comparativa tra aggravanti e attenuanti è rimessa al giudice di merito e sindacabile in Cassazione solo per vizio di motivazione o arbitrio; la Corte ha ritenuto adeguatamente motivate le scelte del giudice di appello.
art. 133 cod. pen. (criteri per la determinazione della pena)
Richiamato come criterio oggettivo della valutazione comparativa e della determinazione della pena; la Corte di appello ha dichiarato di aver considerato gli elementi previsti dall'art. 133 nella motivazione.
art. 616 cod. proc. pen. (onere delle spese in caso di inammissibilità)
Applicato per condannare i ricorrenti alle spese del procedimento e al versamento alla cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso non imputabile a colpa grave.
Massime di principio
- In casi di disordini collettivi e danni diffusi l'art. 419 c.p. può essere applicato anche se non tutti i partecipanti hanno materialmente distrutto beni: è decisiva la natura indiscriminata, vasta e l'offesa all'ordine pubblico.
- La partecipazione consapevole ai disordini (anche senza atto materiale di danneggiamento) può integrare il concorso nel reato di devastazione quando rafforza o realizza l'azione criminosa collettiva.
- Le nullità derivanti da notifiche 'irrituali' al difensore di fiducia possono essere sanate dalla effettiva conoscenza dell'atto e dalla partecipazione del difensore al processo; le eccezioni procedurali devono essere tempestivamente dedotte.
- La Cassazione sindaca la motivazione del giudice di merito solo per vizio logico, contraddittorietà o manifesta illogicità: non può rimettere in discussione la valutazione di merito sui fatti e sulle prove.
- L'attenuante della suggestione della folla è esclusa se l'agente ha contribuito a creare o a partecipare attivamente all'assembramento criminoso; non è applicabile a chi si è dissociato dalla massa pacifica per agire violentemente.
- La determinazione del termine a comparire in appello è soggetta a regole temporali di applicabilità: modifiche legislative successive sono applicabili solo agli atti introdotti dopo la loro entrata in vigore.
- La comparazione tra aggravanti e attenuanti rientra nella discrezionalità del giudice di merito e viene censurata in Cassazione solo se mancante di adeguata motivazione o manifestamente illogica.
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