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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28786/2026 del 29/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Torino aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Ivrea nei confronti di due imputati per concorso nel delitto di frode informatica. Uno dei ricorrenti deduceva, in primo luogo, il vizio di motivazione per omessa pronuncia sull'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Ivrea, sostenendo che il reato fosse stato realizzato tramite transazioni online e che il foro competente dovesse individuarsi nel luogo della vittima o della banca presso cui era acceso il conto. Con il secondo motivo contestava la qualificazione del proprio contributo concorsuale, assumendo che la sola ricezione di un bonifico non bastasse a integrare il concorso nel reato informatico e che, al più, potesse ipotizzarsi una diversa fattispecie. L'altro ricorrente lamentava, con il primo motivo, l'erronea qualificazione giuridica del fatto come concorso in frode informatica, essendosi limitato a ricevere sul proprio conto somme provenienti dall'illecito, e, con il secondo, la mancata concessione delle attenuanti generiche, ritenuta immotivata perché fondata solo su mancato risarcimento e mancata confessione.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto tardiva e quindi non esaminabile in sede di legittimità l'eccezione di incompetenza territoriale, poiché non tempestivamente proposta nel giudizio di merito nei termini di legge. Ha inoltre reputato generiche e manifestamente infondate le censure sul concorso nel reato di frode informatica, rilevando che la Corte territoriale aveva offerto una motivazione piena e coerente sul contributo concorsuale degli imputati, desunto dalla messa a disposizione dei conti, dagli svuotamenti successivi e dalla gestione delle somme ricevute. Quanto alla qualificazione del fatto, la Corte ha ribadito che la frode informatica ha struttura analoga alla truffa ma si differenzia perché l'attività fraudolenta investe il sistema informatico e non la persona. È stata poi respinta anche la doglianza sulle attenuanti generiche, perché la Corte d'appello aveva valorizzato la gravità del fatto, del danno e i precedenti specifici, con motivazione insindacabile. Ne sono seguite la condanna dei ricorrenti alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 640-ter c.p.

    La frode informatica ricorre quando l'ingiusto profitto deriva da un intervento abusivo sul sistema informatico o telematico; la sottrazione fraudolenta delle credenziali non muta la qualificazione se l'atto dispositivo patrimoniale è comunque causato dall'intervento sul sistema.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    È il vizio dedotto per denunciata violazione di legge sulla qualificazione giuridica del fatto e sulla competenza territoriale.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    È il vizio dedotto per asserito difetto di motivazione sulla competenza territoriale e sul trattamento della prova.

  • art. 491 c.p.p.

    L'eccezione di incompetenza territoriale deve essere proposta tempestivamente nei termini processuali previsti, altrimenti è preclusa.

  • artt. 581, comma 1, lett. c) e 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    La denuncia cumulativa, promiscua e perplessa di violazione di legge e vizi motivazionali rende il motivo aspecifico e determina l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 62 bis c.p.

    Le attenuanti generiche possono essere negate con riferimento alla gravità del fatto, del danno e ai precedenti penali specifici, se la motivazione è congrua e logica.

  • art. 133 c.p.

    La gravità del reato, l'entità del danno e la capacità a delinquere desumibile dai precedenti sono criteri legittimi per la valutazione del trattamento sanzionatorio.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • L'eccezione di incompetenza territoriale deve essere proposta tempestivamente nel giudizio di merito; se non viene dedotta nei termini di legge, non può essere fatta valere per la prima volta o in modo valido in cassazione.
  • Nel ricorso per cassazione non è ammissibile una censura formulata in modo promiscuo e cumulativo tra violazione di legge e vizio di motivazione, specie quando si traduce nella richiesta di una nuova valutazione del merito.
  • Nel delitto di frode informatica l'elemento centrale non è l'induzione in errore della persona offesa, ma l'intervento abusivo sul sistema informatico o telematico dal quale consegue l'ingiusto profitto.
  • La mera ricezione di somme provenienti da un'operazione illecita non esclude il concorso nel reato quando il quadro probatorio consenta di inferire un ruolo attivo o una gestione consapevole del denaro, valorizzando anche condotte successive come lo svuotamento dei conti e il trasferimento delle somme.
  • La qualificazione del fatto come truffa o frode informatica dipende dal segmento causale che produce l'atto di disposizione patrimoniale: se questo deriva dall'intervento sul sistema, la fattispecie resta quella informatica anche se l'accesso è stato preceduto da artifici diretti alla persona.
  • Le attenuanti generiche possono essere legittimamente negate quando il giudice valorizzi elementi concreti e pertinenti ex art. 133 c.p., come gravità del fatto, danno arrecato e precedenti specifici, con motivazione non illogica.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna alle spese e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che non ricorrano cause esimenti specifiche.

Come è indicizzato

MaterieFrode informaticaImpugnazioniCircostanze del reato
RamiReati informaticiProcesso penaleParte generale
IstitutiOnere della prova

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