Cassazione Penale, Sentenza n. 46350/2024 del 17/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La Procura ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Catania che, in sede di riesame, aveva annullato la misura cautelare solo rispetto al capo 1) relativo al delitto di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.), confermando invece la custodia cautelare per il capo 2) relativo al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309). Il ricorso articolava due motivi: (i) vizio di interpretazione della legge penale sostanziale perché, a parere della Procura, i fatti documentano l'uso del "metodo mafioso" in connessione con il narcotraffico e dunque il concorso tra art. 416-bis e art. 74; (ii) vizio di motivazione del Tribunale che si sarebbe eccessivamente fondato su una precedente sentenza (procedimento "Carthago") che aveva escluso per un periodo anteriore la partecipazione dell'imputato a un'associazione mafiosa, senza considerare che i periodi temporali sono diversi e che il fenomeno criminale potrebbe essersi evoluto.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale si sia conformato correttamente alla giurisprudenza di legittimità nel distinguere tra associazione di tipo mafioso e associazione finalizzata al narcotraffico: l'elemento distintivo dell'art. 416-bis è il profilo programmatico dell'uso del "metodo mafioso" funzionalmente collegato a finalità più ampie (controllo del territorio, egemonia economica, interferenze in attività civili/politiche) e non l'impiego della violenza o delle intimidazioni solo per gestire piazze di spaccio. Il provvedimento del riesame, secondo la Corte, ha adeguatamente evidenziato che nel caso concreto le condotte violente e intimidatorie risultavano funzionali esclusivamente alla gestione della piazza di spaccio e che il gruppo risultava caratterizzato da stretti vincoli familiari e da attività limitate allo spaccio in un ambito territoriale circoscritto. Quanto all'argomento della possibile evoluzione del clan nel tempo, la Corte ha ritenuto le deduzioni della Procura meramente congetturali. Inoltre, in sede di interesse a impugnare, la Corte ha osservato che l'accoglimento del ricorso non avrebbe inciso sulla situazione cautelare dell'imputato, che restava sottoposto a misura per il reato di cui all'art. 74, rendendo l'appello privo di concreto interesse.
Norme richiamate
La norma richiede, oltre alla struttura associativa, l'uso del "metodo mafioso" inteso come imposizione di una sfera di dominio sul territorio e l'impiego della forza intimidatrice per conseguire finalità estese (controllo economico, acquisizione di appalti, interferenze nel voto), non limitato al solo traffico di stupefacenti
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
art. 74 d.P.R. n. 309/1990
Riguarda le ipotesi di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti; la sua riconoscibilità non implica automaticamente l'applicazione dell'art. 416-bis, salvo prova che il metodo mafioso sia funzionalmente diretto a finalità più ampie
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 6, Perrone e Viscido)
Sez. 6, n. 31908 del 14/05/2019 (Perrone); Sez. 6, n. 563 del 29/10/2015, dep. 2016 (Viscido)
La giurisprudenza richiamata distingue le due fattispecie focalizzando l'attenzione sul profilo programmatico dell'utilizzo del metodo: il criterio discriminante è la correlazione funzionale del metodo mafioso con finalità che travalicano il mero traffico di stupefacenti
Massime di principio
- Per qualificare un'associazione come "di tipo mafioso" (art. 416-bis) non basta l'uso di violenza o intimidazione per il narcotraffico; è necessario dimostrare che il "metodo mafioso" sia programmaticamente rivolto a finalità più ampie (controllo del territorio, egemonia economica, interferenze in appalti/servizi/voto).
- La mera convivenza di reati di narcotraffico e di condotte intimidatorie non implica automaticamente il concorso tra art. 74 e art. 416-bis: occorre prova che il metodo mafioso sia funzionalmente integrato nelle finalità associative al di là del solo spaccio.
- Le sentenze definitive su periodi anteriori hanno rilievo, ma non vincolano automaticamente giudizi su fatti successivi: tuttavia l'affermazione di una diversa evoluzione del gruppo nel tempo richiede elementi di fatto concreti e non deduzioni congetturali.
- In sede di impugnazione cautelare, l'interesse ad appellare è valutato concretamente: se l'annullamento parziale della misura non modifica lo stato cautelare dell'indagato (perché la misura resta confermata su altro capo), l'appello può essere dichiarato inammissibile per mancanza di interesse.
- Il giudice del riesame deve motivare se e come le condotte intimidatorie siano strumentali a finalità più vaste; valutazioni che evidenzino la circoscrizione territoriale e la limitazione dell'attività criminale al solo spaccio militano contro la configurabilità dell'art. 416-bis.
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