Cassazione Penale, Sentenza n. 7705/2025 del 25/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 16/04/2024 con cui il Magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia non ha approvato il programma di trattamento ex art. 101 d.P.R. 230/2000 predisposto dall'area giuridico-pedagogica dell'I.P. di Parma per l'esecuzione della semilibertà: il programma prevedeva lo svolgimento di attività lavorativa come collaboratore domestico presso l'abitazione della figlia a Parma (con riduzione di due ore). La misura era stata sospesa cautelativamente in precedenza a seguito di informazioni investigative (DDA) sul perdurante coinvolgimento del condannato in attività illecite e collegamenti con criminalità organizzata; il Tribunale di sorveglianza di Bologna aveva ratificato la sospensione, richiesto rimodulazione delle prescrizioni e approfondimenti alla DDA, e rinviato la trattazione. I difensori hanno reclamato sostenendo che il Tribunale non si era espresso sull'idoneità dell'attività lavorativa e che il provvedimento di approvazione/rigetto del programma non era reclamabile come revoca della semilibertà.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopraggiunta carenza d'interesse del ricorrente ai sensi dell'art. 591 c.p.p., ritenendo che, nel corso del giudizio, il Tribunale di sorveglianza di Bologna abbia individuato un progetto alternativo (progetto di volontariato presso il Convento della Santissima Annunziata di Parma) e non abbia revocato la semilibertà. Pertanto l'interesse concreto e attuale del ricorrente a ottenere la decisione richiesta è venuto meno. Per la declaratoria di inammissibilità non sono state disposte condanne alle spese né sanzioni pecuniarie.
Norme richiamate
La norma disciplina il programma di trattamento per i detenuti ammessi a misure alternative alla detenzione; qui è stata la base normativa del programma predisposto dall'I.P. di Parma, oggetto di approvazione o rigetto da parte del Magistrato di sorveglianza.
Codice di procedura penale, art. 568, comma 1
Richiamato in relazione al principio di tassatività dei mezzi di impugnazione; il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto che l'atto di approvazione/rigetto del programma non fosse reclamabile come semplice reclamo ma che dovesse assumere la forma di ricorso per cassazione se idoneo a incidere sulla libertà personale.
Codice di procedura penale, art. 591, comma 1, lett. a)
Fondamento giuridico della declaratoria di inammissibilità per carenza sopravvenuta di interesse: se l'interesse dell'impugnante viene meno nel corso del giudizio, il ricorso è inammissibile.
Ordinamento penitenziario (art. 21 e art. 35-bis citati nel testo)
Art. 21 O.P. richiamato come disciplina della revoca dell'ammissione alle misure alternative; art. 35-bis (comma 4) citato come base procedurale per il reclamo presentato dai difensori. Nel caso, il Tribunale ha distinto tra provvedimenti di revoca e atti amministrativi di approvazione del programma.
Giurisprudenza Sezioni Unite citata (Sez. U., n. 6624 del 27/10/2011, Marinaj; Sez. U., n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta)
Richiamata la nozione e i limiti dell'"interesse ad impugnare", con riferimento alla categoria della "carenza d'interesse sopraggiunta": l'interesse deve essere concreto, attuale e sussistere al momento della proposizione e della decisione del gravame.
Massime di principio
- Se nel corso del giudizio sopravvengono fatti o provvedimenti che realizzano la finalità dell'impugnazione (ad es. individuazione di un progetto alternativo o rimozione degli ostacoli), l'interesse del ricorrente può venir meno e il ricorso sarà dichiarato inammissibile per carenza sopravvenuta di interesse.
- L'"interesse ad impugnare" va valutato in modo utilitaristico: deve esserci una utilità concreta, attuale e coerente con il sistema normativo sia al momento della proposizione del ricorso sia al momento della decisione; una situazione mutata che elimina lo svantaggio processuale rende l'impugnazione inutile.
- Il rigetto o l'approvazione di un programma di trattamento ex art. 101 d.P.R. 230/2000 può incidere sulla libertà personale, ma la forma e il rimedio esperibile vanno valutati attentamente: non tutti gli atti amministrativi interni sono reclamabili come provvedimenti impugnabili secondo lo stesso rito previsto per la revoca della misura alternativa.
- In casi di sospensione cautelativa della misura per informazioni di indagine, è rilevante l'attività di rimodulazione delle prescrizioni e l'individuazione di soluzioni alternative; se l'amministrazione penitenziaria e il giudice individuano progetti alternativi compatibili, ciò può sopperire alla mancata approvazione di una specifica collocazione lavorativa.
- Per evitare l'inammissibilità per sopravvenuta carenza d'interesse, il ricorrente dovrebbe richiedere misure provvisorie o sollecitare decisioni rapidissime, o puntare a rimedi che preservino l'utilità concreta dell'impugnazione fino alla decisione finale.
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