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Sentenza

Sentenza del 30/12/2019 n. 34579 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Ufficio delle Dogane notificò l’11 febbraio 2010 a D.G. un avviso di pagamento per recuperare l’accisa su gasolio agricolo agevolato, dichiarato destinato a coltivazioni sotto serra ma ritenuto impiegato per altri usi. D.G. impugnò l’atto il 12 aprile 2010: la CTP di Lecce respinse il ricorso con sentenza del 26 febbraio 2013, n. 231/04/13, mentre la CTR della Puglia accolse l’appello, ritenendo che il contribuente non fosse responsabile della presunta fittizietà delle forniture. L’Agenzia propose quattro motivi, contestando l’esclusione della responsabilità fiscale, la richiesta di prova di un vantaggio patrimoniale, la mancata considerazione della condanna penale con patteggiamento e l’omesso esame del merito e delle presunzioni. D.G. propose ricorso incidentale contro la compensazione delle spese dei due gradi.

La decisione

La Cassazione ha accolto, nei limiti indicati, il terzo motivo del ricorso principale: la CTR aveva ignorato la sentenza penale di applicazione della pena su richiesta e le fonti di prova del procedimento, comprese le intercettazioni, senza motivare perché tali elementi non fossero idonei a sostenere la responsabilità. Gli altri tre motivi dell’Agenzia e i due motivi incidentali di D.G. sono stati dichiarati assorbiti, senza decisione nel merito. La sentenza della CTR è stata cassata e la causa rinviata a una diversa sezione della CTR della Puglia per un nuovo esame. Non è stata pronunciata una decisione definitiva sulla debenza dell’accisa né sulle spese.

Norme richiamate

  • Artt. 444 e 445 c.p.p.

    Il riconoscimento della responsabilità effettuato in sede di c.d. "patteggiamento", pertanto, pur non essendo oggetto di statuizione assistita dall'efficacia del giudicato, ben può essere utilizzato come prova nel corrispondente giudizio di responsabilità in sede civile, e quindi anche in ambito tributario.

    La sentenza di patteggiamento non fa stato come giudicato nel giudizio tributario, ma costituisce un elemento probatorio utilizzabile. Se il giudice non le attribuisce rilievo, deve motivare adeguatamente le ragioni per cui ne esclude l’attitudine dimostrativa.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La CTR si è completamente disinteressata del patteggiamento penale e delle fonti probatorie (i.e. intercettazioni) rivenienti dal relativo procedimento. In tal guisa, essa ha finito per impingere nella violazione denunciata.

    La mancata considerazione e valutazione di un elemento probatorio rilevante, quale la sentenza di patteggiamento, e l’assenza di motivazione sul suo mancato rilievo giustificano la cassazione della decisione impugnata.

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario, la sentenza penale di patteggiamento non vincola il giudice con efficacia di giudicato, ma può essere valutata come prova della responsabilità.
  • Il giudice tributario che intenda disconoscere il rilievo probatorio del patteggiamento deve spiegare in modo adeguato perché non lo ritiene significativo; ignorarlo senza motivazione può comportare la cassazione della sentenza.
  • La cassazione con rinvio per un nuovo esame non decide definitivamente se il tributo sia dovuto: il giudice di rinvio deve valutare gli elementi probatori e pronunciarsi nuovamente sulla controversia.

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