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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5524/2025 del 11/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro (07/08/2024) che aveva parzialmente annullato la misura cautelare rispetto al capo 206 ma confermato la custodia cautelare in carcere per plurimi episodi di acquisto, detenzione e spaccio di stupefacenti (art. 73 DPR 309/1990). Il ricorrente deduceva, in sintesi: vizio di motivazione e errata valutazione della gravità indiziaria (anche per un presunto riconoscimento generico come "Alessandro di via degli Stadi"); contestazione delle individuazioni (anche fotografiche) per mancato rispetto degli artt. 213 e 214 c.p.p.; inesistenza o inaffidabilità di riscontri per taluni capi; illegittimità delle tempistiche di iscrizione e delle sommarie informazioni testimoniali (violazione diritto di difesa); carenza della motivazione sulle esigenze cautelari e possibile applicabilità di misure meno afflittive; censura procedurale relativa al pagamento dei diritti per ottenere copia della memoria del P.G. in Cassazione in assenza di tempestiva ammissione al patrocinio gratuito.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione: il ricorso si basa su affermazioni generiche e alternative ricostruttive non ancorate a puntuali richiami degli atti e delle pagine decisionali; la difesa non ha indicato documenti o elementi decisivi che dimostrino gli specifici vizi contestati (riconoscimenti, riscontri, violazioni procedurali). Il Collegio ha ritenuto che il Tribunale avesse adeguatamente esaminato il compendio indiziario e le obiezioni difensive. Conseguenze: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; richiamata la sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000 in tema di determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309/1990 (art. 73)

    Norma sostanziale contestata: reati di acquisto, detenzione e spaccio di stupefacenti. Il Tribunale ha ritenuto sussistente la gravità indiziaria rispetto a gran parte dei capi, giustificando la custodia cautelare.

  • codice di procedura penale (art. 213)

    Norma relativa alle procedure di riconoscimento; la difesa ha invocato violazioni procedurali nei riconoscimenti, ma la Corte ha rilevato l'assenza di puntuali riferimenti agli atti che dimostrino tali violazioni.

  • codice di procedura penale (art. 214)

    Norma che disciplina il procedimento di ricognizione fotografica; la Corte ha ritenuto le doglianze difensive generiche e non supportate da prove documentali circa irregolarità.

  • codice di procedura penale (art. 616)

    Prevede le conseguenze economiche in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e alla somma destinata alla Cassa delle ammende.

  • sentenza Corte costituzionale

    Richiamata in relazione alla determinazione della causa di inammissibilità e alla valutazione sulla mancanza di colpa della parte nella determinazione della causa stessa.

Massime di principio

  • Un ricorso per Cassazione fondato su contestazioni di fatto deve indicare puntuali riferimenti agli atti e alle pagine del provvedimento impugnato: affermazioni generiche sono causa di inammissibilità.
  • Le doglianze sui riconoscimenti (compresi quelli fotografici) devono descrivere specifiche violazioni procedurali e produrre o citare i relativi verbali/attestazioni; mere affermazioni di inaffidabilità non sono sufficienti.
  • Per contestare la gravità indiziaria occorre confrontarsi esplicitamente con gli elementi indicati dal giudice (intercettazioni, riconoscimenti, riscontri) e spiegare perché quei fatti non possano costituire indizi validi.
  • La Corte di legittimità non è sede per una rivalutazione sommaria dei fatti: le valutazioni di merito sul peso degli elementi indiziari e sulle esigenze cautelari sono sindacate solo se emergono specifici profili di illegittimità o errori di diritto.
  • In caso di ricorso inammissibile si possono applicare spese e sanzioni pecuniarie (art. 616 c.p.p.); l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato tardiva non elimina l'obbligo di provvedere alle formalità o ai pagamenti richiesti antecedentemente all'ammissione, salvo comprovata irregolarità.

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