Cassazione Penale, Sentenza n. 46332/2024 del 17/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione avverso la conferma della condanna per peculato (art. 314 c.p.) relativa all'appropriazione di C 10.205,59, articolata in quattro censure: (1) nullità/processuale per mancata notificazione del decreto di citazione in appello al difensore di fiducia, con conseguente lesione del diritto di difesa; (2) doglianza sulla valutazione probatoria e motivazione apparente nonché presunta inversione dell'onere della prova in relazione all'impiego delle somme sottratte; (3) errata qualificazione del reato per mancata verifica della qualità di pubblico ufficiale del ricorrente (assenza di iscrizione a ordini professionali) e conseguente prospettazione alternativa di usurpazione di funzioni pubbliche/truffa; (4) vizio di motivazione e applicazione erronea del principio della continuazione delle condotte, con richiesta che gli atti fossero considerati un'unica azione anziché condotte reiterate.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: la mancata notificazione del decreto di citazione al difensore di fiducia ha precluso la sua partecipazione all'appello, ledendo in modo rilevante il diritto di difesa. Per tale motivo la sentenza impugnata è stata dichiarata affetta da nullità assoluta ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p.; la sentenza è stata annullata e gli atti trasmessi ad altra Sezione della Corte d'appello per nuovo giudizio. L'accoglimento del primo motivo ha assorbito gli altri motivi, che non sono stati esaminati nel merito.
Norme richiamate
Il reato di peculato era la qualificazione contestata dalle corti di merito per l'appropriazione delle somme da parte del commissario liquidatore; la Cassazione non ha invece esaminato nel merito l'applicabilità della norma in ragione dell'annullamento per nullità processuale.
art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
La norma sulla nullità assoluta è stata applicata dalla Cassazione per affermare l'annullabilità della sentenza di appello in presenza di preclusione della partecipazione del difensore di fiducia, configurando una lesione del diritto di difesa.
Sez. U., n. 23948 del 28/11/2019 (Ismail, Rv. 279420)
Giurisprudenza consolidata richiamata come parametro interpretativo: la mancata partecipazione o notifica al difensore di fiducia può determinare nullità assoluta quando comprometta il diritto di difesa, giustificando l'annullamento della decisione impugnata.
Massime di principio
- La mancata notificazione di atti processuali fondamentali al difensore di fiducia può determinare nullità assoluta della sentenza d'appello quando preclude la partecipazione effettiva della difesa e compromette il diritto costituzionalmente garantito alla difesa.
- Quando una nullità processuale assoluta è accertata, essa assorbe le censure di merito; la Corte di Cassazione può annullare la decisione e disporre il rinvio (trasmissione) ad altra sezione per nuovo giudizio senza entrare nelle questioni sostanziali.
- La qualificazione giuridica del fatto (es. peculato vs. usurpazione di pubbliche funzioni/truffa) richiede accertamenti di fatto specifici (es. verifica della qualità di pubblico ufficiale); tali questioni sostanziali restano però inesaminate se prevale una nullità processuale.
- L'onere della prova e la correttezza della motivazione in tema di appropriazione di somme devono essere valutati in base agli elementi obiettivi che dimostrano l'uso delle somme per finalità spettanti all'ente o per finalità private; l'assenza di motivazione specifica sulle alternative costituisce vizio che può essere rilevante in sede di merito.
- Nel caso di contestazione della continuazione o della unitarietà delle condotte, la Corte di merito deve rispondere espressamente alle censure e motivare la propria scelta: la mera adesione apodittica alla sentenza di primo grado è insufficiente.
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