Cassazione Civile, Ordinanza n. 22795/2022 del 20/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Nel corso di una espropriazione di crediti presso terzi, il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Torino emetteva ordinanza di assegnazione in favore del creditore procedente. Il debitore proponeva opposizione agli atti esecutivi deducendo la lesione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio: sosteneva che l'ordinanza di assegnazione fosse stata fondata su un successivo provvedimento di revoca della sospensione parziale dell'esecuzione, adottato in altro subprocedimento di opposizione all'esecuzione, senza che le parti avessero potuto prendere posizione su tale provvedimento. In cassazione denunciava violazione dell'art. 24 Cost. e dell'art. 101 c.p.c., assumendo la nullità dell'ordinanza di assegnazione per violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, oltre a chiedere la cancellazione di espressioni ritenute sconvenienti contenute nel controricorso.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha osservato che, anche quando il giudice decida oltre o fuori dall'oggetto della riserva, la nullità può rilevare solo se la parte dimostri un concreto pregiudizio al diritto di difesa e quale diverso esito avrebbe potuto conseguire senza il vizio. Nel caso concreto il ricorrente non ha indicato in modo specifico quale attività difensiva gli sarebbe stata impedita; inoltre il giudice dell'esecuzione si era limitato a prendere atto dell'avvenuta revoca della sospensione parziale, provvedimento già noto alle parti, senza svolgere valutazioni nuove. È stata inoltre respinta l'istanza di cancellazione delle espressioni del controricorso, ritenute contenute nei limiti della dialettica difensiva. Il ricorso è stato dunque rigettato con condanna alle spese e con attestazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 24 Cost.
La deduzione della violazione del diritto di difesa è infondata in assenza di un concreto pregiudizio processuale effettivamente subito dalla parte.
La violazione del contraddittorio non è configurabile in astratto, ma richiede che il provvedimento abbia inciso concretamente sulle possibilità difensive della parte.
La riserva di pronuncia può dar luogo a violazione del contraddittorio se il giudice decide oltre o fuori dall'oggetto della riserva; il vizio va fatto valere con il rimedio proprio del procedimento interessato.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Richiamato solo come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
La nullità processuale è tutelata solo se l'error in procedendo ha causato un effettivo vulnus al diritto di difesa.
La fase sommaria dell'opposizione all'esecuzione è richiamata come contesto processuale della vicenda.
Norma che regola l'ordinanza di assegnazione nell'espropriazione presso terzi.
La cancellazione di espressioni sconvenienti od offensive è negata perché le espressioni contestate restano nell'alveo della difesa tecnica e del legittimo contraddittorio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Dà atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la deduzione di una nullità processuale non è sufficiente in sé: la parte deve allegare e dimostrare quale concreto pregiudizio difensivo abbia subito e quale diverso esito avrebbe potuto ottenere senza il vizio.
- La violazione del contraddittorio non si configura automaticamente per il solo fatto che il giudice prenda in considerazione un provvedimento sopravvenuto; occorre verificare se il provvedimento abbia introdotto valutazioni o contenuti non conoscibili o non discutibili dalle parti.
- In presenza di una riserva di pronuncia, il vizio sussiste solo se il giudice statuisce oltre o fuori dall'oggetto della riserva; il rimedio va individuato in relazione alla natura del provvedimento e allo stato del procedimento.
- La mera presa d'atto, da parte del giudice dell'esecuzione, dell'avvenuta emissione di un provvedimento conosciuto dalle parti non integra di per sé violazione del diritto di difesa, se non comporta nuove valutazioni sostanziali non previamente discusse.
- Le espressioni aspre ma pertinenti alla materia del contendere, se funzionali alla dialettica processuale, non giustificano la cancellazione ex art. 89 c.p.c.
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