Cassazione Penale, Sentenza n. 19672/2025 del 26/05/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduceva cinque motivi: (1) errata applicazione dell'art. 216, comma 1, n.1 L.F. in relazione alla contestata distrazione dell'intera azienda tramite contratto di affitto del 10/05/2019; (2) errata applicazione dell'art. 216, comma 1, n.1 L.F. in relazione alla presunta distrazione delle somme dovute dal Comune di Tortona, incassate dalla PSP Immobilien; (3) errata applicazione dell'art. 216, comma 1, n.2 L.F. per bancarotta documentale relativa all'annotazione di fatture (PSP Immobilien e L.S.A.), con richiamo alla sentenza di assoluzione intervenuta nel procedimento di Alessandria per le fatture L.S.A.; (4) carenza di motivazione e errata determinazione della pena in violazione degli artt. 69, 81, 132 e 133 c.p.; (5) carenza di motivazione nel rigetto della richiesta di applicazione della pena concordata (mesi 7) in continuazione rispetto a precedente sentenza, nonostante risarcimento integrale del danno e istanze presentate.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato in più profili (in particolare i primi tre motivi) e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Torino per nuovo esame. La Corte ha statuìto che i giudici di merito non hanno adeguatamente valutato e motivato: a) la funzione e il contesto dell'affitto d'azienda contestato e se tale atto abbia effettivamente determinato un depauperamento patrimoniale rilevante ai fini di bancarotta fraudolenta; b) il ruolo dell'imputato nella vicenda del pagamento del Comune di Tortona e se si sia concretizzata una trattenuta dolosa o mancata azione per ottenere la restituzione; c) la rilevanza e la falsità delle fatture contestate (anche alla luce della precedente assoluzione per le fatture L.S.A.) e l'incidenza di tali elementi sulla ricostruzione del patrimonio. Sono state quindi assorbite le altre doglianze e disposta la rinnovazione del giudizio di merito sui punti indicati.
Norme richiamate
art. 216, comma 1, n. 1, legge fallimentare (L.F.)
La Corte conferma che la fattispecie della bancarotta fraudolenta patrimoniale può realizzarsi anche tramite un contratto di affitto d'azienda stipulato in previsione del fallimento se mira a trasferire la disponibilità dei principali beni aziendali; tuttavia l'accertamento richiede valutazione del contesto concreto e delle conseguenze economiche (depauperamento) e non si fonda automaticamente sulla mera stipula dell'affitto.
art. 216, comma 1, n. 2, legge fallimentare (L.F.)
La rilevanza della bancarotta fraudolenta documentale si fonda sulla falsità o sull'alterazione della documentazione che ostacola la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari; anche documenti o atti formati dopo il fallimento possono assumere rilievo se finalizzati a giustificare o rafforzare una falsa annotazione.
art. 81 cod. pen.
In caso di continuazione tra più reati il giudice deve motivare con precisione l'aumento di pena applicato: la Corte richiede specifica indicazione degli aumenti riferiti alle singole condotte e delle ragioni che li giustificano.
art. 132 cod. pen.
Il giudice deve motivare la determinazione della pena in concreto, esplicitando la valutazione dei parametri normativi e le ragioni dell'esercizio del potere discrezionale nella scelta del quantum.
art. 133 cod. pen.
I parametri per la determinazione della pena (circostanze attenuanti/aggravanti, personalità del reo, gravità del fatto, ecc.) devono essere considerati e richiamati con motivazione comprensibile; la Corte censura motivazione apodittica.
art. 2740 cod. civ.
Richiamato nel contesto dell'interesse dei creditori: il patrimonio dell'imprenditore è garanzia per i debiti, e il reato è qualificato sulla base dell'offesa a tale interesse (depauperamento).
art. 2 d.lgs. 74/2000
Riferita alla pronuncia di assoluzione intervenuta nel procedimento di Alessandria: la Corte evidenzia che l'esito di precedente giudizio penale deve essere valutato dal giudice del rinvio per evitare contrasto di giudicati e per verificare l'incidenza sull'ipotesi di bancarotta documentale.
Massime di principio
- L'affitto d'azienda non è di per sé atto neutro ai fini penali: se stipulato in previsione del fallimento per trasferire disponibilità dei principali beni e determinare un depauperamento, può integrare bancarotta fraudolenta patrimoniale; l'accertamento richiede valutazione del contesto concreto e delle conseguenze economiche.
- Il pagamento erogato da terzi (es. Comune) ad un soggetto diverso da quello che riteneva di dover essere pagato non determina automaticamente la distrazione: occorre verificare il comportamento dell'amministratore (se ha trattenuto il denaro, evitato di ottenere la restituzione o agevolato un trasferimento a danno della società fallita).
- Le fatture annotate dopo la dichiarazione di fallimento possono essere rilevanti ai fini della bancarotta documentale se sono finalizzate a giustificare o rafforzare false annotazioni e ostacolano la ricostruzione del patrimonio; la valutazione richiede chiarimenti sui presupposti della loro falsità.
- Una precedente assoluzione riguardante le stesse operazioni può incidere sulla valutazione in altro procedimento: i giudici devono motivare come le due pronunce convivono e perché non sussiste contrasto di giudicati.
- Nella determinazione della pena e nell'applicazione dell'aumento per continuazione il giudice deve fornire motivazione specifica e argomentata sui parametri di cui all'art. 133 c.p. e sulle ragioni dell'applicazione dell'aumento ex art. 81 c.p.; motivazioni apodittiche sono censurabili.
- La Corte di Cassazione può annullare con rinvio quando la motivazione di merito non ha adeguatamente esaminato deduzioni difensive rilevanti; il giudice del rinvio dovrà riesaminare i fatti alla luce delle indicazioni della Cassazione e motivare specificamente le proprie conclusioni.
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