Cassazione Penale, Sentenza n. 19375/2024 del 16/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Presidente del Tribunale di Bari che aveva dichiarato incompetente il Tribunale a decidere l'opposizione presentata avverso il decreto del Tribunale di Sorveglianza di Bari del 2 maggio 2023, con cui era stata dichiarata l'inammissibilità della richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il ricorrente deduce sei motivi: 1) illegittimità e errore di giudizio per aver declinato la competenza invece di decidere, sostenendo che la norma (art. 99 D.P.R. n. 115/2002) rimetteva la trattazione al Presidente del Tribunale; 2) vizio motivazionale per carenza di adeguata argomentazione sulla incompetenza; 3-6) censure sull'illegittimità del decreto del Tribunale di Sorveglianza e dell'ordinanza di incompetenza, in particolare perché l'inammissibilità della richiesta di patrocinio a spese dello Stato sarebbe errata poiché il difensore del ricorrente è iscritto all'albo dei difensori abilitati al gratuito patrocinio nella sola materia civile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per vizi formali e procedurali: il ricorrente aveva applicato le regole del codice di procedura civile, notificando alle parti e depositando il ricorso presso la cancelleria civile della Corte di Cassazione (ai sensi dell'art. 134 disp. att. c.p.c.), mentre per i procedimenti relativi all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato si applicano le regole del rito penale. Il ricorso per cassazione doveva essere depositato nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento, nel termine previsto dall'art. 99, comma 4, D.P.R. n. 115/2002, conformemente agli artt. 582 e 583 c.p.p. Nel caso di specie il deposito è avvenuto tardivamente presso la cancelleria della Cassazione; quindi è stata applicata la sanzione di inammissibilità ex art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Non è stata disposta la rifusione delle spese a favore del Ministero resistente.
Norme richiamate
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 99, comma 4
art. 99, comma 4, D.P.R. n. 115 del 2002
Stabilisce la disciplina speciale dei termini e della procedura per l'impugnazione nei procedimenti di ammissione al patrocinio a spese dello Stato; il ricorso deve essere proposto e depositato nei termini e nelle forme previste da tale disposizione, applicando le regole del rito penale
Codice di procedura penale, artt. 582 e 583
artt. 582 e 583 cod. proc. pen.
Indicano la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento come luogo competente per il deposito dell'impugnazione e le modalità di presentazione dell'atto d'impugnazione nel processo penale
Codice di procedura penale, art. 591, comma 1, lett. c)
art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Prevede l'inammissibilità dell'impugnazione in caso di inosservanza delle disposizioni che disciplinano i tempi e i modi di presentazione dell'impugnazione
Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, art. 134
art. 134 disp. att. cod. proc. civ.
Norma del procedimento civile che il ricorrente ha erroneamente ritenuto applicabile; la Corte ha ritenuto che, per la materia del patrocinio a spese dello Stato, prevalgano le regole del rito penale
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Richiamata in relazione al principio che non sussistono ragioni di esonero dalla sanzione pecuniaria (Cassa delle ammende) se non ricorrono specifici presupposti
Giurisprudenza di legittimità richiamata
Sez. 4, n. 16616 del 27/02/2019 (Confortino); Sez. 4, n. 3628 del 22/10/2015 (Messana)
Orientamenti della Corte secondo cui nei procedimenti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato si applicano le regole del rito penale e l'impugnazione deve essere depositata nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento
Massime di principio
- Nei procedimenti relativi all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato si applicano, per le impugnazioni, le regole del rito penale; pertanto occorre rispettare termini e modalità previste dal D.P.R. n. 115/2002 e dagli artt. 582 e 583 c.p.p.
- La notifica del ricorso alle parti e il deposito presso una cancelleria diversa da quella del giudice che ha emesso il provvedimento (es. cancelleria della Corte di Cassazione) non sostituiscono il deposito richiesto dalla norma: il mancato deposito nella cancelleria competente entro il termine previsto determina l'inammissibilità dell'impugnazione ex art. 591 c.p.p.
- Prima di impugnare, verificare quale rito sia applicabile (civile o penale) alla specifica materia e seguire le forme processuali corrispondenti per evitare decadenze procedurali che impediscono l'esame del merito
- Le questioni di merito (es. legittimità dell'inammissibilità per causa legata all'iscrizione dell'avvocato) devono essere dedotte e decise solo dopo che siano state rispettate le condizioni di ammissibilità dell'impugnazione; un vizio formale può precludere la trattazione di tali questioni
- In caso di impugnazione irricevibile per vizi formali il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e a sanzioni (es. somma alla Cassa delle ammende); occorre valutare con attenzione termini, luogo di deposito e rappresentanza processuale (es. Avvocatura dello Stato per la PA) prima di notificare e depositare gli atti
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 16 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 19358/2024 del 16/05/2024
- Sentenza penale · 16 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 19360/2024 del 16/05/2024
- Sentenza penale · 16 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 19361/2024 del 16/05/2024
- Sentenza penale · 16 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 19364/2024 del 16/05/2024
- Sentenza penale · 16 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 19365/2024 del 16/05/2024
- Sentenza penale · 16 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 19366/2024 del 16/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →