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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16022/2022 del 18/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto avverso il decreto del Tribunale di Roma indicato in epigrafe. Dal testo emerge però che la Corte non entra nel merito delle censure, perché rileva d'ufficio la preliminare inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c., in quanto nel ricorso manca l'esposizione sommaria dei fatti. Secondo la Corte, tale requisito deve consentire una chiara e completa conoscenza sia del fatto sostanziale generatore della controversia sia del fatto processuale oggetto di riesame, senza necessità di consultare altre fonti o atti, neppure la sentenza impugnata. La parte ricorrente, dunque, non ha assolto l'onere di riportare in modo sufficientemente chiaro la vicenda processuale e le ragioni di fatto e di diritto della censura.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto del requisito di contenuto-forma previsto dall'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., ossia per mancata esposizione sommaria dei fatti. Conseguentemente, non è stato esaminato il merito del provvedimento impugnato. Inoltre, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    mancata esposizione del fatto

    Il ricorso per cassazione è inammissibile se non contiene una chiara e completa esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali, tale da consentire alla Corte di comprendere le censure senza ricorrere ad altre fonti o agli atti del fascicolo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato quale parametro per la determinazione dell'ulteriore importo del contributo unificato dovuto in conseguenza dell'inammissibilità.

Massime di principio

  • Il requisito dell'esposizione sommaria dei fatti nel ricorso per cassazione è un requisito di contenuto-forma essenziale e non un mero formalismo.
  • Per soddisfare l'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., il ricorso deve rendere comprensibili la vicenda sostanziale e quella processuale senza dover consultare la sentenza impugnata o altri atti.
  • La mancanza di una chiara ricostruzione dei fatti di causa impedisce alla Corte di valutare le censure e determina l'inammissibilità del ricorso.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta l'applicazione del meccanismo dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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