Cassazione Civile, Sentenza n. 27650/2020 del 03/12/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della cartella di pagamento del 9 agosto 2013 per IRES e IRAP anno 2006 nella sola parte relativa agli aggi di riscossione (aggio esattoriale). La ricorrente contestava che l'art. 17 d.lgs. 13/4/1999, n.112 (nella versione risultante dalle modifiche del 2006 e 2008) non poteva applicarsi per l'esiguità dell'attività dell'agente della riscossione (limitata alla sola notifica della cartella) e deduceva che l'aggio, fissato in percentuali fisse (4,65% o 8%), fosse irragionevole e incostituzionale violando gli artt. 3, 24 e 97 Cost. Chiedeva comunque la declaratoria di illegittimità costituzionale o, in alternativa, l'interpretazione costituzionalmente orientata che l'aggio costituisca limite massimo da modulare in relazione all'attività effettivamente svolta.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'aggio esattoriale abbia natura retributiva e non tributaria, rientrando nella discrezionalità del legislatore la determinazione dei criteri di quantificazione (percentuali), purché non arbitrarie o irrazionali. La Corte ha confermato che per la cartella notificata il 9/8/2013 si applica la disciplina pre-2015 (modifiche 2006 e 2008) e ha escluso la possibilità di interpretare l'aggio come compenso modulabile caso per caso o come limite massimo da ridurre automaticamente in presenza di mera notificazione. Ha altresì dichiarato manifestamente infondate o inammissibili le questioni di illegittimità costituzionale proposte rispetto agli artt. 3, 24 e 97 Cost. Il ricorso è quindi stato rigettato; la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio di legittimità liquidate in Euro 10.200,00 oltre oneri, e grava sulla ricorrente l'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 17 d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112
"L'attività dei concessionari viene remunerata con un aggio sulle somme iscritte a ruolo riscosse"; criteri indicati per la quantificazione (a) costo normalizzato; b) situazione sociale ed economica; c) tempo intercorso tra anno di riferimento e quello di riscossione
La Corte interpreta l'art. 17 come norma che attribuisce all'aggio natura retributiva e rimette al legislatore la fissazione dei criteri e delle percentuali; il sistema di percentuali non è un limite massimo automaticamente modulabile in ragione dell'attività effettivamente svolta dall'agente della riscossione
d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, conv. con legge 24 novembre 2006, n. 286 (modifiche all'art. 17)
La Corte conferma che la versione dell'art. 17 modificata da questo decreto è quella applicabile ratione temporis alla cartella notificata nel 2013
d.l. 29 novembre 2008, n. 185, conv. con legge 28 gennaio 2009, n. 2 (ulteriori modifiche all'art. 17)
Anche le modifiche introdotte da questo decreto rientrano nella disciplina applicabile alla fattispecie e non incidono sulla legittimità costituzionale dell'aggio
art. 5, comma 1, d.l. 6 luglio 2012, n. 95, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 135
percentuali fissate per l'aggio: 4,65% per pagamenti entro 60 giorni e 8% per pagamenti successivi (per importi iscritti a ruolo da 10/1/2013)
La Corte prende atto dei parametri percentuali vigenti e afferma che tali percentuali non devono essere interpretate come limiti massimi da scontare automaticamente in relazione alla prestazione concreta erogata
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
disposizioni sul contributo unificato (art. 13, comma 1-quater e 1-bis richiamati)
Determinazione dell'ulteriore obbligo processuale della ricorrente al versamento del contributo unificato in caso di determinate condizioni procedurali
artt. 3, 24 e 97 Cost.
La Corte ha ritenuto manifestamente infondate o inammissibili le censure di incostituzionalità basate su questi articoli: l'aggio non lede il principio di uguaglianza e ragionevolezza (art. 3), non configura un ostacolo tale da compromettere l'accesso alla tutela giurisdizionale (art. 24) e non contrasta con il principio del buon andamento (art. 97) considerata la funzione complessiva dell'aggio a copertura dei costi del servizio
Massime di principio
- L'aggio esattoriale è qualificato dalla giurisprudenza come corrispettivo retributivo del servizio di riscossione e non come tributo; pertanto la sua determinazione rientra nella discrezionalità legislativa nei limiti di non arbitrarietà e non irrazionalità.
- La percentuale dell'aggio fissata dalla legge non va automaticamente interpretata come un limite massimo da modulare caso per caso in ragione dell'attività effettivamente svolta dall'agente; anche la mera notifica della cartella può giustificare l'applicazione dell'aggio, salvo specifiche violazioni nell'applicazione del criterio di calcolo.
- Per valutare la legittimità di un aggio non è sufficiente la lamentela che l'agente ha svolto poca attività: occorre dimostrare l'arbitrarietà o l'irragionevolezza della disciplina o un errato applicazione formale della norma.
- La versione della norma applicabile è quella vigente al momento dell'attività di riscossione/ della notificazione della cartella; le modifiche legislative posteriori non si applicano retroattivamente.
- Le censure costituzionali sugli artt. 3, 24 e 97 Cost. relative all'aggio sono frequentemente ritenute inammissibili o infondate dalla giurisprudenza, salvo argomentazioni nuove e particolarmente robuste che dimostrino un'incompatibilità reale e concreta.
- In caso di controversia, oltre all'azione giudiziale, è possibile che l'agente della riscossione proceda a sgravio o riduzione amministrativa degli aggi (come avvenuto nel caso) e tale eventuale sgravio va tenuto conto nel giudizio.
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