Cassazione Civile, Sentenza n. 27648/2020 del 03/12/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'Agenzia contestava due profili principali emergenti da una verifica: 1) la qualificazione ai fini IVA di contratti di factoring posti in essere dalla società (se si trattasse di operazioni finanziarie esenti ex art. 10, comma 1, n. 1 DPR 633/72 o di prestazioni di servizi imponibili relative al recupero/gestione crediti); 2) la mancata integrazione della base imponibile IRES per gli oneri finanziari non riaddebitati ai consorziati (ribaltamento dei costi). L'Agenzia impugnava la sentenza regionale che aveva ritenuto i servizi di gestione/incasso meramente accessori alla funzione di finanziamento e aveva escluso il recupero fiscale degli oneri finanziari.
La decisione
La Corte ha accolto in parte il ricorso (primo e secondo motivo), ritenendo che occorra valutare caso per caso lo "scopo pratico" del contratto di factoring: se il nucleo essenziale è il recupero/incasso dei crediti il servizio è imponibile ai fini IVA; se invece prevale la natura finanziaria l'operazione può rientrare nell'esenzione. Ha annullato la sentenza impugnata e rinviato alla Commissione tributaria regionale della Lombardia per nuovo esame, fissando il principio di diritto da applicare. Ha invece dichiarato inammissibili i terzo e quarto motivo relativi alla pretesa esclusione automatica di qualsiasi attività lucrativa per la società consortile e al ribaltamento integrale dei costi, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite sulla materia e affermando che la natura consortile non impedisce lo svolgimento di attività commerciale distinta e che la verifica è questione di merito.
Norme richiamate
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 10, comma 1, n. 1
L'esenzione IVA per le operazioni di natura finanziaria deve essere interpretata restrittivamente; per i contratti di factoring occorre verificare se l'operazione ha natura finanziaria prevalente (esente) oppure se il nucleo è il recupero/incasso crediti (servizio imponibile).
Richiamati in relazione alla qualificazione della causa contrattuale: va individuata la causa effettiva dell'operazione (scopo pratico) per determinarne la natura fiscale.
Sesta direttiva (art. 6, par. 4) / d.P.R. n. 633/72, art. 3, comma 3
Se un soggetto agisce in nome proprio ma per conto terzi (mandatario senza rappresentanza) si considera che abbia ricevuto e poi fornito i servizi a titolo personale; pertanto è tenuto a verificare e qualificare fiscalmente l'operazione e non può limitarsi ad accettare l'annotazione fattuale dell'operatore terzo.
d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 6, comma 8
Il controllo previsto dall'art. 6, comma 8 riguarda la regolarità formale delle fatture e non autorizza il destinatario ad astenersi da un vaglio sostanziale circa la corretta qualificazione fiscale dell'operazione.
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 21
Richiamato quale riferimento sui requisiti essenziali della fattura; l'adeguatezza formale non esclude l'obbligo di valutare la corretta qualificazione fiscale dell'operazione.
La funzione mutualistica prevista dall'art. 2602 non esclude necessariamente che il consorzio o la società consortile svolgano autonome attività commerciali con scopo di lucro; occorre valutare i rapporti concreti fra consorzio e consorziate e la natura delle operazioni per decidere il ribaltamento dei costi.
Massime di principio
- Per i contratti di factoring è determinante lo "scopo pratico": se il nucleo è il recupero/incasso crediti si tratta di prestazioni di servizi imponibili a IVA; se prevale la funzione di finanziamento l'operazione può essere esente.
- Bisogna distinguere factoring pro soluto (più idoneo a configurare un servizio di recupero crediti) da factoring pro solvendo/operazioni con anticipazione, che possono assumere natura finanziaria o essere equiparate a operazioni di finanziamento; va valutato caso per caso quale elemento prevale.
- Il mandatario senza rappresentanza (agisce in nome proprio per conto terzi) è considerato soggetto che riceve e fornisce i servizi: ha l'obbligo di verificare criticamente la qualificazione fiscale delle operazioni e non può limitarsi a trasmettere fatture ricevute senza controllo.
- Le esenzioni IVA, essendo deroghe al principio generale di imponibilità, si interpretano restrittivamente e richiedono prova che l'operazione rientri effettivamente nella nozione di servizio finanziario esente.
- La qualità di società consortile/non profit non comporta automaticamente l'esenzione da controlli circa finalità lucrative o l'obbligo di ribaltamento integrale dei costi: occorre un accertamento fattuale sui rapporti con le consorziate e sulla concreta esecuzione delle commesse.
- Onere della prova: l'ufficio deve dimostrare l'esistenza delle operazioni imponibili (es. che il consorzio ha agito in nome e per conto delle consorziate); se ciò è provato, la consorziata dovrà dimostrare che eventuali divergenze sono giustificate e non costituiscono occultamento di ricavi.
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