Cassazione Penale, Ordinanza n. 15446/2025 del 17/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza con cui il GIP aveva applicato la pena su richiesta delle parti. Dalla motivazione emerge che il giudice aveva escluso cause di proscioglimento, ritenuto corretta la qualificazione giuridica dei fatti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 e congrua la pena concordata. In cassazione i ricorsi non risultano sorretti da deduzioni riconducibili ai soli motivi consentiti contro il patteggiamento ex art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; la Corte richiama il principio per cui è deducibile solo un errore manifesto nella qualificazione giuridica del fatto, mentre non sono ammissibili censure aspecifiche o non autosufficienti sulla violazione di legge non immediatamente evincibile dagli atti e dalla sentenza.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi, rilevando che l'impugnazione avverso la sentenza di applicazione della pena può essere proposta solo per i motivi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., e che nel caso concreto la sentenza impugnata si è attenuta ai criteri richiesti: ha escluso cause di proscioglimento, ha qualificato correttamente i fatti e ha ritenuto congrua la pena. La dichiarazione di inammissibilità è stata adottata de plano, con condanna di ciascun ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
ricorso avverso la sentenza di patteggiamento proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza
La norma delimita in modo tassativo i motivi di ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.
Nel patteggiamento l'accordo tra le parti esonera l'accusa dall'onere della prova e consente una motivazione succinta sulla descrizione del fatto, sulla sua qualificazione giuridica e sulla congruità della pena concordata.
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
La Corte dà atto che il Tribunale ha correttamente qualificato i fatti ai sensi della fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti.
Il giudice di merito ha escluso che dagli atti emergessero cause di proscioglimento immediatamente rilevabili.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso contro la sentenza di patteggiamento deve essere adottata senza formalità, de plano.
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammissibile solo nei casi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni diversa censura è inammissibile.
- L'erronea qualificazione giuridica del fatto è deducibile solo quando l'errore sia manifesto, cioè immediatamente percepibile senza margini di opinabilità dal capo d'imputazione e dalla motivazione della sentenza.
- Nel patteggiamento la motivazione del giudice può essere sintetica, essendo sufficiente che dia conto dell'assenza di cause di proscioglimento, della corretta qualificazione giuridica e della congruità della pena concordata.
- L'inammissibilità del ricorso contro il patteggiamento può essere dichiarata de plano, senza formalità procedimentali.
- In caso di inammissibilità non scusabile, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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