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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30445/2026 del 10/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice dell'esecuzione)

La controversia

In sede esecutiva, il condannato a mesi sei di reclusione aveva chiesto la sostituzione della pena detentiva con una pena pecuniaria sostitutiva. Il Tribunale di Messina, quale giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile l'istanza ai sensi dell'art. 666, comma 2, c.p.p. Avverso tale provvedimento il condannato ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell'art. 2, comma 4, c.p. e dell'art. 95 del d.lgs. 150/2022, sostenendo che la disciplina transitoria, limitando l'applicabilità delle nuove pene sostitutive ai soli procedimenti pendenti, contrasterebbe con gli artt. 3 e 27 Cost. Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché la questione dedotta si poneva in contrasto con un orientamento consolidato di legittimità che considera manifestamente infondata la censura di costituzionalità dell'art. 95 d.lgs. 150/2022, in quanto la retroattività della lex mitior non opera per qualsiasi norma incidenti sul trattamento penale e può subire deroghe, specie per la tutela della certezza dei rapporti coperti da giudicato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondata la doglianza sulla pretesa illegittimità costituzionale dell'art. 95 d.lgs. 150/2022, richiamando un precedente conforme, secondo cui la disciplina transitoria sulle pene sostitutive può legittimamente non estendersi alle sentenze irrevocabili anteriori all'entrata in vigore della riforma. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 666, comma 2, c.p.p.

    Norma richiamata quale base del provvedimento del giudice dell'esecuzione che ha dichiarato inammissibile l'istanza di sostituzione della pena.

  • art. 2, comma 4, c.p.

    Invocato dal ricorrente per sostenere l'applicabilità retroattiva della disciplina più favorevole in tema di pene sostitutive.

  • art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    La Corte ne afferma la compatibilità con la Costituzione nella parte in cui limita l'applicabilità delle pene sostitutive ai procedimenti pendenti e non ai giudicati irrevocabili anteriori.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della questione di legittimità costituzionale, ma ritenuto non violato secondo il consolidato orientamento di legittimità.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato nel precedente giurisprudenziale menzionato dalla Corte come parametro non leso dalla disciplina transitoria.

  • art. 27 Cost.

    Richiamato dal ricorrente quale parametro costituzionale; la Corte richiama però la giurisprudenza che esclude il contrasto della disciplina transitoria con tale norma.

  • art. 616 c.p.p.

    Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità.

Massime di principio

  • La disciplina transitoria introdotta dalla riforma sulle pene sostitutive può legittimamente limitare l'applicazione dei nuovi benefici ai procedimenti ancora pendenti, senza estenderla automaticamente alle sentenze irrevocabili anteriori all'entrata in vigore della riforma.
  • Il principio di retroattività della legge penale più favorevole non riguarda indistintamente ogni norma che incida sul trattamento sanzionatorio, ma solo quelle che disciplinano il reato e la pena in senso stretto.
  • La retroattività della lex mitior non ha carattere assoluto e può essere oggetto di deroghe legislative giustificate, tra cui la salvaguardia della certezza dei rapporti coperti da giudicato.
  • Quando il ricorso si fonda su una questione già ritenuta manifestamente infondata dalla giurisprudenza di legittimità, la Corte può dichiararlo inammissibile.
  • Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in mancanza di assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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