Cassazione Civile, Ordinanza n. 30766/2021 del 29/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda un avviso/pretensione ICI relativo a aree edificabili per un determinato anno d’imposta. In primo grado la base imponibile era stata ridotta del 50%; la CTR, decidendo sugli appelli, ha respinto l’appello della contribuente e accolto quello incidentale del Comune, ritenendo non provati i costi sostenuti per i lavori di adattamento necessari a rendere le aree concretamente edificabili, costi che la contribuente invocava per ottenere un’ulteriore riduzione della base imponibile ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. 504/1992. In cassazione la contribuente ha denunciato violazione dell’art. 5, comma 5, d.lgs. 504/1992 e dell’art. 115 c.p.c., sostenendo che la prova dei costi era stata fornita con un computo metrico estimativo prodotto in primo grado e che l’esecuzione dei lavori non era mai stata contestata dal Comune; ha inoltre richiamato un lodo arbitrale inter partes che avrebbe accertato l’esecuzione delle opere e quantificato il loro valore.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il motivo non era correlato alla reale ratio decidendi della sentenza impugnata. La CTR aveva infatti affermato che mancava la prova dei costi "sostenuti" per le opere di adattamento, mentre la ricorrente aveva sviluppato una censura diversa, centrata sulla prova dell’esecuzione dei lavori. Ne è conseguita la condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 5 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
La deduzione di una riduzione della base imponibile per aree edificabili presuppone la prova dei costi sostenuti per i lavori di adattamento richiamati dalla parte contribuente.
La censura in cassazione deve misurarsi con il contenuto effettivo della decisione impugnata; non è ammissibile un motivo che discosta la critica dalla ratio decidendi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Ha introdotto l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei casi previsti dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il motivo è inammissibile quando non si confronta con la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata e critica un profilo diverso da quello effettivamente posto a fondamento della decisione.
- Quando il giudice di merito richiede la prova di costi sostenuti, non è sufficiente dedurre soltanto l’avvenuta esecuzione dei lavori se la doglianza non dimostra anche la prova dell’effettivo esborso o della spesa rilevante ai fini fiscali.
- La mera produzione di documenti o di un diverso accertamento esterno non consente il superamento dell’inammissibilità se il motivo non evidenzia con precisione l’errore logico-giuridico della pronuncia impugnata.
- L’inammissibilità del ricorso comporta la soccombenza del ricorrente sulle spese e può determinare l’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.
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