Cassazione Penale, Sentenza n. 22531/2024 del 04/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava per cassazione la conferma della condanna per furto consumato e tentato (artt. 624 e 625 cod. pen.), deducendo: (1) travisamento della prova e motivazione illogica in relazione all'identificazione dell'autore del tentato furto (contestando il valore probatorio del riconoscimento fotografico e la prova telefonica legata a una utenza); (2) erronea applicazione/interpretazione delle norme sul trattamento sanzionatorio, con censura dell'applicabilità dell'aggravante "esposizione alla pubblica fede" (art. 625, n.7) e della mancata concessione dell'attenuante di speciale tenuità del danno (art. 62, n.4) nonché mancata/insufficiente motivazione sul calcolo degli aumenti per la continuazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha dichiarato il vizio inammissibile: non sussiste il travisamento comprovato della prova, essendo il giudizio di attendibilità delle fonti di prova (riconoscimento della testimone Amanda Marques Santana e identificazione tramite teste Mario Tedesco collegata all'utenza telefonica) rimesso al giudice di merito. Sul secondo motivo la Corte ha confermato la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, n.7 (la presenza di videocamere non esclude l'aggravante), ha escluso l'attenuante per speciale tenuità alla luce della presenza di documenti e bancomat nel borsello e degli effetti negativi subiti dalla persona offesa, e ha ritenuto congrua la motivazione circa l'aumento di pena per continuazione (aumento di soli 6 mesi) anche senza dettagli amplissimi, alla luce della giurisprudenza che ammette motivazione più sommaria per incrementi esigui. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
Furto: norma base del reato contestato; utilizzata per qualificare materialmente il fatto ascritto all'imputato.
art. 625, primo comma, n. 7 cod. pen.
Aggravante per furto su cose esposte alla pubblica fede: la Corte ne ha ritenuto applicabilità anche per oggetti lasciati in un veicolo parcheggiato sulla pubblica via e indipendentemente dalla presenza di videocamere.
Concetto di tentativo: utilizzato per inquadrare il reato satellite (furto tentato) che non si è consumato per cause indipendenti dalla volontà dell'agente.
Attenuante per particolare tenuità del danno: la Corte ricorda che la valutazione è globale e non può basarsi soltanto sul valore materiale del bene sottratto; la presenza di documenti e conseguenze pratiche può escludere la tenuità.
Determinazione della pena: richiamata in relazione al criterio di commisurazione e al potere discrezionale del giudice nel fissare la pena entro i limiti previsti.
Potere discrezionale nella determinazione della pena: la Corte rileva che per aumenti di entità esigua il giudice non è tenuto a motivazioni particolarmente dettagliate.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Motivi di ricorso per cassazione: violazione di legge e vizio motivazionale/travisamento della prova; la Corte ha ritenuto alcuni profili inammissibili e altri infondati.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limitazione della motivazione in ricorso per cassazione: la Corte ha esaminato i motivi nei limiti necessari per la decisione.
Sez. U., n. 47127 del 24/06/2021 (giurisprudenza)
Principio secondo cui il giudice deve calcolare e motivare l'aumento di pena distintamente per ciascun reato satellite; la Corte ha spiegato che per aumenti esigui la motivazione può essere meno dettagliata.
Massime di principio
- In sede di cassazione non è possibile una rinnovata valutazione del merito probatorio: la Corte interviene solo se vi è travisamento incontrovertibile del dato probatorio, non per riassegnare diverso significato a testimonianze valutate dal giudice di merito.
- L'aggravante per cose esposte alla pubblica fede (art. 625, n.7) può trovare applicazione anche per oggetti temporaneamente lasciati all'interno di un veicolo parcheggiato sulla pubblica via; la presenza di videocamere di sorveglianza non esclude automaticamente l'aggravante, salvo che la videosorveglianza sia effettivamente idonea a impedire materialmente il furto.
- L'attenuante per speciale tenuità del danno (art. 62, n.4) richiede una valutazione complessiva: non rileva solo il valore materiale immediato del bene, ma anche gli effetti pratici e il pregiudizio subito dalla vittima (es. perdita di documenti, bancomat, oneri per duplicazioni).
- Quanto alla determinazione degli aumenti per continuazione, il giudice deve calcolarli distintamente per i reati satellite, ma per incrementi di entità esigua la motivazione non deve essere necessariamente estremamente analitica; resta comunque necessaria congruità e mancata illogicità della decisione.
- I riconoscimenti fotografici e le evidenze telefoniche (utenze/sim) hanno valore probatorio ma la loro attendibilità è valutata dal giudice del merito; la difesa può contestarne l'attendibilità, ma la cassazione non può rimettere in discussione la valutazione delle prove a meno che non emerga un manifesta travisamento.
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