Cassazione Civile, Ordinanza n. 24416/2025 del 02/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un verbale ispettivo relativo a tredici lavoratori licenziati tra il 30 novembre 2012 e il 30 agosto 2013. La Corte d’appello aveva escluso l’obbligo contributivo datoriale sull’indennità sostitutiva del preavviso, ritenendo che, poiché i lavoratori avevano rinunciato a tale emolumento, non vi fosse alcuna debenza previdenzialmente imponibile. L’ente previdenziale ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell’art. 12 L. 153/1969, dell’art. 1 d.l. 338/1989 conv. in L. 389/1989 e dell’art. 2118 c.c., sostenendo che la rinuncia dei lavoratori è atto inopponibile all’INPS e non può incidere su un autonomo rapporto contributivo di natura pubblicistica; in particolare, la contribuzione è dovuta sulla retribuzione legalmente spettante in base al minimale contributivo, a prescindere da pattuizioni o rinunce tra datore e lavoratore.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’INPS, rilevando che la decisione d’appello si era discostata dai principi consolidati in tema di minimale contributivo e indisponibilità dell’obbligazione contributiva. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, affinché riesamini la vicenda verificando se l’indennità sostitutiva del preavviso fosse dovuta ai lavoratori secondo legge, indipendentemente dalla successiva rinuncia o da accordi transattivi. Al giudice di rinvio è stata demandata anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.
art. 12 L. 30 aprile 1969, n. 153
Richiamato come norma sulla base imponibile contributiva, da coordinare con il principio del minimale contributivo.
art. 6, comma 1, d.lgs. 2 settembre 1997, n. 314
Richiamato quale modifica dell’art. 12 L. 153/1969 in materia di imposizione contributiva.
art. 1 d.l. 9 ottobre 1989, n. 338 conv. in L. 7 dicembre 1989, n. 389
La Corte lo interpreta come norma che impone di assumere come base contributiva la retribuzione dovuta per legge e non quella effettivamente corrisposta; gli accordi tra datore e lavoratore sono irrilevanti verso l’INPS.
L’indennità sostitutiva del preavviso ha natura retributiva e, se dovuta per legge, è soggetta a contribuzione anche se poi non venga corrisposta per rinuncia del lavoratore.
Massime di principio
- L’obbligazione contributiva previdenziale, in quanto obbligazione pubblicistica di fonte legale, non è disponibile dalle parti del rapporto di lavoro e non può essere modificata o esclusa da rinunce, transazioni o altri atti negoziali intervenuti tra datore di lavoro e lavoratore.
- Ai fini del minimale contributivo, la base imponibile va determinata sulla retribuzione legalmente dovuta, non su quella effettivamente pagata: sono quindi irrilevanti sia l’inadempimento datoriale sia gli accordi con cui le parti stabiliscano la non debenza di somme spettanti ex lege.
- L’indennità sostitutiva del preavviso, per la sua natura retributiva, è assoggettata a contribuzione nel momento in cui il licenziamento senza preavviso produce efficacia; la successiva rinuncia del lavoratore non incide sul diritto dell’ente previdenziale alla contribuzione già maturata.
- In una controversia contributiva, il giudice deve verificare in via prioritaria se la somma sia dovuta secondo legge al lavoratore, perché solo tale accertamento rileva nei confronti dell’ente previdenziale; pattuizioni estintive o abdicative del rapporto di lavoro sono inopponibili all’INPS quanto al distinto rapporto contributivo.
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