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Cassazione Civile, Ordinanza n. 41510/2021 del 24/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2004 emesso nei confronti di un'associazione sportiva, con recupero di maggiori imposte dirette e IVA. L'Ufficio aveva disconosciuto la natura di ente non commerciale dell'associazione, ritenendola in sostanza una società di fatto riferibile ai membri del consiglio direttivo e, quindi, soggetta al regime tributario ordinario anziché a quello agevolato riservato alle associazioni sportive dilettantistiche. Il contribuente aveva sostenuto che l'associazione fosse effettivamente un ente non commerciale senza scopo di lucro. In appello la CTR aveva accolto le ragioni dell'Ufficio, valorizzando l'attività di palestra aperta anche ai non soci, l'irregolare tenuta dei libri sociali, l'assenza di bilancio e rendiconto, la non decisività di atto costitutivo e statuto e l'esistenza di uscite di denaro considerate indizi di distribuzione indiretta di utili. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto omesso esame di fatti decisivi e controversi ex art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5, contestando la lettura dei verbali, sostenendo che talune uscite di cassa fossero in realtà rimborsi spese, rivendicando la partecipazione dei frequentatori alla vita sociale, sostenendo la regolare tenuta della contabilità e affermando che, ove mancassero i requisiti dell'art. 148 TUIR, non sarebbe automaticamente esclusa la qualifica di ente commerciale, dovendosi valutare l'art. 149 TUIR; ha anche contestato la quantificazione del reddito imponibile.

La decisione

La Corte non è entrata nel merito delle censure perché ha rilevato, dagli atti, la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di un associato che risultava litisconsorte necessario pretermesso. Poiché l'avviso di accertamento era stato notificato anche a tale associato e la riqualificazione dell'ente come società di fatto imponeva la partecipazione di tutti i soci/associati interessati, la Corte ha dichiarato la nullità del procedimento, cassato la sentenza impugnata e rimesso la causa alla CTP di Roma, in diversa composizione, per l'integrazione del contraddittorio e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    la censura del ricorrente era formalmente incardinata su omesso esame di fatti decisivi e controversi, ma la Corte non è giunta a valutarla nel merito per il rilievo processuale del litisconsorzio necessario.

  • art. 148 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    richiamato nel ricorso e nella sentenza di merito come disposizione sulle condizioni per il regime agevolato degli enti associativi; la CTR ha ritenuto che gli elementi accertati contrastassero con tale disciplina.

  • art. 149 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    richiamato dal ricorrente per sostenere che la mancanza dei requisiti dell'art. 148 non comporterebbe automaticamente la perdita della qualifica di ente commerciale.

  • art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    la Corte lo richiama per affermare che, nella riqualificazione in società di fatto, la partecipazione dei soci al giudizio è necessaria, equiparandosi la società di fatto alla società collettiva irregolare.

Massime di principio

  • Quando un avviso di accertamento riqualifica un'associazione come società di fatto, il giudizio deve svolgersi nel contraddittorio di tutti i soggetti che ne risultano partecipanti, perché la decisione incide inscindibilmente sulla posizione di ciascuno.
  • L'omessa evocazione di un litisconsorte necessario determina la nullità dell'intero procedimento, rilevabile anche in sede di legittimità, con cassazione della sentenza e rinvio al primo giudice per l'integrazione del contraddittorio.
  • Nel sindacato sulla qualifica fiscale di un ente associativo, gli elementi formali come atto costitutivo e statuto non sono di per sé decisivi se risultano incompatibili con la concreta gestione dell'ente e con l'effettiva partecipazione dei soci.
  • In presenza di una riqualificazione fiscale che assimila l'ente a un soggetto societario, la struttura del rapporto sostanziale può imporre un litisconsorzio necessario tra tutti i partecipanti, indipendentemente dall'assetto processuale dei gradi precedenti.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioLitisconsorzio necessario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessario

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